Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 173Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo
– i diritti conferiti all’interessato dal diritto dell’Unione applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare dal regolamento generale sulla protezione dei dati o dal diritto nazionale svizzero (in particolare art. 7, 8, 15 e 22 LPD).
Gli Stati Schengen provvedono inoltre, se del caso, affinché i cittadini di Paesi terzi sottoposti agli accertamenti siano informati di quanto segue (par. 2):
– le norme applicabili in materia di condizioni d’ingresso in conformità del CFS nonché di altre condizioni d’ingresso, soggiorno e residenza nello Stato Schengen interessato, nella misura in cui tali informazioni non siano già state fornite;
– l’obbligo di rimpatrio a norma della direttiva rimpatri e le opzioni per partecipare a programmi di rimpatrio;
– le condizioni di partecipazione alla ricollocazione ai sensi delle pertinenti disposizioni del regolamento AMMR o di un altro meccanismo di solidarietà.
Durante gli accertamenti le informazioni sono fornite in una lingua che il cittadino di Paese terzo comprende, per iscritto – su carta o in formato elettronico – e, se necessario, oralmente ricorrendo a servizi di interpretazione. Nel caso dei minori, le informazioni sono fornite in maniera adatta e adeguata all’età e con il coinvolgimento del rappresentante o della persona di cui all’articolo 13 paragrafi 2 e 3. Per agevolare l’accesso alla procedura di protezione internazionale, le autorità competenti per gli accertamenti possono provvedere a mettere a disposizione servizi di mediazione culturale (par. 3).
Gli Stati Schengen possono autorizzare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti e competenti a fornire ai cittadini di Paesi terzi le informazioni secondo la legislazione nazionale (par. 4).
Art. 12 Controlli preliminari dello stato di salute e delle vulnerabilità
I cittadini di Paesi terzi sottoposti agli accertamenti alla frontiera esterna Schengen o all’interno del territorio sono oggetto di un controllo preliminare dello stato di salute effettuato da personale medico qualificato, volto a individuare eventuali necessità di assistenza sanitaria o isolamento per motivi di salute pubblica. Il personale medico qualificato può decidere che non è necessario alcun ulteriore controllo dello stato di salute durante gli accertamenti. I cittadini di Paesi terzi sottoposti agli accertamenti hanno accesso a prestazioni sanitarie d’urgenza e al trattamento essenziale delle malattie (par. 1).
Fatti salvi gli obblighi degli Stati Schengen di cui all’articolo 24 del regolamento sulla procedura d’asilo, per i cittadini di Paesi terzi che hanno fatto domanda di protezione internazionale il controllo dello stato di salute di cui al paragrafo 1 del presente articolo può far parte della visita medica di cui all’articolo 24 di tale regolamento (par. 2).
I cittadini di Paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 sono oggetto di un controllo preliminare delle vulnerabilità da parte di personale specializzato delle autorità preposte agli accertamenti formato a tal fine. L’obiettivo è di individuare se la persona possa essere un apolide particolarmente vulnerabile o una vittima di tortura o di altri trattamenti inumani o degradanti o avere esigenze particolari ai sensi