Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Il nuovo regolamento AMMR stabilisce un quadro comune per la gestione della migrazione e dell’asilo a livello europeo. Il nuovo meccanismo di solidarietà, non vincolante per la Svizzera, prevede misure di sostegno reciproco in caso di arrivi superiori alla media in alcuni Stati membri. Il regolamento AMMR punta inoltre a migliorare il sistema di determinazione dello Stato Dublino competente, per esempio abbreviando notevolmente i termini per la presentazione delle domande e per la relativa risposta. Inoltre, i richiedenti l’asilo sono ora obbligati a presentare la loro domanda nello Stato Dublino del primo ingresso o del soggiorno regolare e a rimanere nello Stato Dublino designato come competente. La mancata presentazione della domanda d’asilo nello Stato di prima registrazione comporterà conseguenze sulle condizioni di accoglienza. Attraverso questa norma si intende limitare la migrazione secondaria all’interno dello spazio Dublino e prevenire gli abusi nelle domande d’asilo.

Oltre al regolamento AMMR, il nuovo regolamento di crisi introduce un approccio generale e strutturato alla gestione delle situazioni di crisi per evitare reazioni ad hoc da parte dei singoli Stati UE. Esso stabilisce norme procedurali e deroghe e prevede in tal modo una rapida attivazione di misure di solidarietà, disciplinate nel regolamento AMMR, a favore di uno o più Stati UE per poter reagire tempestivamente alle situazioni di crisi.

Il regolamento AMMR e il regolamento di crisi sono stati notificati alla Svizzera il 17 maggio 2024 come sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac. Il 14 agosto 2024 il Consiglio federale ha approvato gli scambi di note concernenti il recepimento dei due regolamenti UE, con riserva di approvazione parlamentare; nella stessa data è stata trasmessa all’UE la rispettiva nota di risposta.

2.1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati

Diversamente dalla cooperazione Schengen, l’AAD non prevede la partecipazione della Svizzera alle deliberazioni del Consiglio dell’UE. Secondo l’articolo 2 AAD gli esperti svizzeri possono partecipare solamente all’elaborazione di una proposta della Commissione. L’Accordo non prevede la partecipazione alle discussioni su nuovi atti (art. 2 par. 1, 2 e 6 AAD). Tuttavia, dopo che la Commissione europea ha presentato la sua proposta, la Svizzera ha potuto esprimersi in merito – nonché sulle possibili questioni attuative – nell’ambito del comitato misto composto dalla Commissione europea, dagli Stati membri e dalla Svizzera (art. 2 par. 3 e art. 3 par. 4 AAD). In questo modo la Svizzera ha potuto prendere posizione e presentare suggerimenti. Non dispone invece di un diritto di voto (cfr. art. 5 par. 1 AAD).

Nel settembre 2020 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento AMMR nell’ambito del Patto sulla migrazione e l’asilo. Le discussioni sulla proposta di regolamento AMMR si sono svolte in seno al gruppo di lavoro del Consiglio «Asilo» del Consiglio, al COREPER, allo SCIFA e al Consiglio dei ministri dell’Interno dell’UE. La Svizzera e gli altri Stati associati sono stati rappresentati direttamente soltanto nelle discussioni a livello ministeriale. Tuttavia, in riunioni informali, le rispettive presidenze hanno fornito regolarmente informazioni sullo stato dei negoziati in seno ai gruppi di lavoro.