Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

della direttiva rimpatri, dell’articolo 25 della direttiva sull’accoglienza e dell’articolo 20 del regolamento sulla procedura d’asilo. Ai fini di tale controllo delle vulnerabilità, le autorità preposte agli accertamenti possono essere assistite da organizzazioni non governative e, se del caso, dal personale medico qualificato (par. 3).

Se vi sono indicazioni di una vulnerabilità o di esigenze di accoglienza o procedurali particolari, la persona interessata riceve un sostegno tempestivo e adeguato, in strutture adeguate, a beneficio della sua salute fisica e mentale. Nel caso dei minori, il sostegno è prestato in maniera adatta e adeguata all’età, da personale appositamente formato e qualificato e in cooperazione con le autorità nazionali per la tutela dei minori (par. 4).

Per il controllo preliminare delle vulnerabilità (par. 2 e 4) e del bisogno di protezione occorre considerare la valutazione in virtù delle disposizioni della direttiva sull’accoglienza, del regolamento sulla procedura d’asilo e della direttiva rimpatri (par. 5).

Art. 13 Garanzie a favore dei minori

Durante gli accertamenti, l’interesse superiore del minore deve sempre essere considerato preminente, in conformità dell’articolo 24 paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali (par. 1). Durante gli accertamenti, il minore è accompagnato da un familiare adulto, se presente (par. 2).

Nel caso di minori non accompagnati, gli Stati membri garantiscono che venga designato un rappresentante oppure, qualora non sia stato nominato un rappresentante, una persona formata per salvaguardare l’interesse superiore e il benessere generale del minore, per accompagnarlo e per assisterlo durante gli accertamenti in maniera adatta e adeguata all’età e in una lingua a lui comprensibile (par. 3).

Tale persona ha le competenze e le qualifiche necessarie, agisce in modo indipendente e non riceve ordini né dalle persone responsabili degli accertamenti né dalle autorità preposte agli accertamenti. Per garantire il benessere e lo sviluppo sociale del minore, tale persona è sostituita solo in caso di necessità (par. 4).

Il rappresentante o la persona adeguatamente formata assiste un numero proporzionato e limitato di minori non accompagnati – in circostanze normali non più di 30 alla volta (par. 5). A norma della direttiva sull’accoglienza, i minori non accompagnati possono esercitare il diritto di chiedere protezione internazionale anche senza rappresentante (par. 6).

Art. 14 Identificazione o verifica dell’identità

Nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante l’applicazione dell’articolo 8 CFS, l’identità dei cittadini di Paesi terzi sottoposti agli accertamenti alla frontiera esterna Schengen o all’interno del territorio è verificata o stabilita utilizzando gli elementi seguenti:

– documenti di identità, di viaggio o di altro tipo;

– dati o informazioni forniti dal cittadino di Paese terzo interessato o ottenuti dal medesimo;

– dati biometrici.