Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Ai fini dell’identificazione e della verifica dell’identità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità preposte agli accertamenti interrogano l’archivio comune di dati di identità (CIR) a norma dell’articolo 20a dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, il sistema d’informazione Schengen (SIS) a norma dei regolamenti (UE) 2018/1860106, (UE) 2018/1861107 e (UE) 2018/1862 e, se del caso, le banche dati nazionali applicabili a norma del diritto nazionale. I dati biometrici di un cittadino di Paese terzo sottoposto agli accertamenti sono rilevati conformemente alle disposizioni del regolamento Eurodac ai fini dell’identificazione o della verifica dell’identità di tale persona e della sua registrazione nell’Eurodac (par. 2).

La consultazione del CIR di cui al paragrafo 2 del presente articolo è avviata utilizzando l’ESP conformemente al capo II dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818. Qualora sia tecnicamente impossibile usare l’ESP per interrogare uno o più sistemi di informazione dell’UE o il CIR, le autorità preposte agli accertamenti accedono direttamente ai sistemi di informazione dell’UE o al CIR. Ciò non pregiudica l’accesso facoltativo delle autorità preposte agli accertamenti al SIS, per il quale l’uso dell’ESP rimane facoltativo (par. 3).

Se non possono essere usati i dati biometrici del cittadino di Paese terzo o se l’interrogazione di cui al paragrafo 2 effettuata con tali dati fallisce o non produce riscontri positivi, l’interrogazione è effettuata con i dati di identità del cittadino di Paese terzo combinati con eventuali dati del documento d’identità o di viaggio o di altro documento, oppure con qualsiasi dato o informazione di cui al paragrafo 1 lettera b (par. 4).

Le interrogazioni del SIS con dati biometrici sono effettuate conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1861 e all’articolo 43 del regolamento (UE) 2018/1862 (par. 5). Ove possibile, i controlli comprendono anche la verifica di almeno uno degli identificatori biometrici inseriti nel documento di identità o di viaggio o di altro tipo (par. 6).

Art. 15 Controllo di sicurezza

Questo articolo contiene disposizioni specifiche per il controllo di sicurezza inteso a verificare se la persona possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna. Tale controllo di sicurezza può riguardare sia i cittadini di Paesi terzi, sia gli oggetti in loro possesso. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato (par. 1).

Per effettuare il controllo di sicurezza, le autorità preposte consultano il SIS, l’EES, l’ETIAS (compreso l’elenco di controllo ETIAS), il VIS, l’ECRIS-TCN, la banca dati

106 Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

107 Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.