Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Interpol e i dati Europol, ma solo nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante le verifiche di cui all’articolo 8 paragrafo 3 CFS (par. 2).

Per quanto riguarda la consultazione dell’EES, dell’ETIAS (fatta eccezione per l’elenco di controllo ETIAS) e del VIS, i dati estratti si limitano a indicare i rifiuti, l’annullamento o la revoca di un’autorizzazione ai viaggi, i rifiuti d’ingresso o le decisioni di rifiuto, annullamento o revoca di un visto o di un titolo di soggiorno giustificati da motivi di sicurezza. In caso di riscontro positivo nel SIS, l’autorità preposta agli accertamenti ha accesso ai dati contenuti nella segnalazione (par. 3).

Per quanto riguarda la consultazione dell’ECRIS-TCN, i dati estratti si limitano alle condanne relative a reati di terrorismo e altri reati gravi di cui all’articolo 5 paragrafo 1 lettera c del regolamento (UE) 2019/816 (par. 4). Se necessario, la Commissione europea adotta atti di esecuzione che definiscono la procedura e le specifiche dettagliate per l’estrazione dei dati (par. 5). Poiché attualmente la Svizzera non partecipa all’ECRIS-TCN, non ottiene alcun riscontro da questa banca dati. Inoltre, per la Svizzera i dati Europol sono accessibili solo indirettamente tramite l’accordo del 24 settembre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia108.

Art. 16 Intese per l’identificazione e per i controlli di sicurezza

Le interrogazioni nei sistemi di informazione dell’UE, nei dati Europol o nelle banche dati Interpol ai fini dell’identificazione o della verifica dell’identità oppure del controllo di sicurezza possono essere avviate tramite l’ESP conformemente al capo II dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 (par. 1).

Qualora dall’interrogazione dei sistemi di informazione dell’UE ai fini del controllo di sicurezza risulti un riscontro positivo, le autorità preposte agli accertamenti hanno accesso ai dati relativi a tale riscontro positivo nei rispettivi sistemi d’informazione alle condizioni stabilite negli atti giuridici che disciplinano tale accesso (par. 2).

Se si ottiene un riscontro positivo in seguito a un’interrogazione nel SIS, le autorità preposte agli accertamenti svolgono le procedure previste dai regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862, compresa la consultazione dello Stato Schengen che ha effettuato la segnalazione tramite l’ufficio SIRENE competente (par. 3).

Se sono conservati nel sistema ECRIS-TCN e sono provvisti di un indicatore, i dati personali di un cittadino di Paese terzo possono essere utilizzati solo ai fini del controllo di sicurezza (art. 15) e ai fini della consultazione dei casellari giudiziali nazionali (par. 4).

108 RS 0.362.2