Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Qualora dall’interrogazione effettuata nell’ambito del controllo di sicurezza risulti una corrispondenza con dati Europol, una notifica automatizzata è inviata a Europol conformemente al regolamento (UE) 2016/794109 ed Europol adotta, ove necessario, adeguate misure (par. 5). Gli accertamenti non prevedono l’interrogazione delle banche dati Interpol laddove non sia possibile procedere a tali interrogazioni in modo tale che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol (par. 6).

In caso di riscontro positivo nell’elenco di controllo ETIAS, si applica l’articolo 35a del regolamento (UE) 2018/1240 (par. 7). La Commissione europea può adottare atti di esecuzione volti a specificare la procedura di cooperazione tra le autorità preposte, gli uffici centrali nazionali di Interpol e le unità nazionali Europol per determinare la minaccia per la sicurezza interna (par. 8).

Art. 17 Modulo consuntivo

Per le persone sottoposte agli accertamenti alla frontiera esterna Schengen o all’interno del territorio, l’autorità preposta compila un modulo consuntivo contenente le informazioni seguenti (par. 1):

– nome, data e luogo di nascita e sesso (lett. a);

– indicazione delle cittadinanze o dell’apolidia, Paesi di residenza prima dell’arrivo e lingue parlate (lett. b);

– motivo per cui sono stati effettuati gli accertamenti (lett. c);

– informazioni sul controllo preliminare dello stato di salute (art. 12 par. 1), anche qualora non sia stato necessario un ulteriore controllo dello stato di salute (lett. d);

– informazioni pertinenti sul controllo preliminare delle vulnerabilità effettuato in conformità dell’articolo 12 paragrafo 3 (lett. e);

– informazioni indicanti se sia stata depositata una domanda di protezione internazionale (lett. f);

– informazioni fornite dalla persona sull’eventuale presenza di familiari o parenti sul territorio di uno degli Stati Schengen (lett. g);

– se la consultazione dei sistemi di informazione dell’UE (SIS, EES, ETIAS [compreso l’elenco di controllo ETIAS], VIS, ECRIS-TCN), della banca dati Interpol e dei dati Europol abbia dato luogo a un riscontro positivo (lett. h);

– se il cittadino di Paese terzo abbia ottemperato all’obbligo di cooperare a norma dell’articolo 9 (lett. i).

Se disponibili, sono incluse nel modulo le informazioni seguenti (par. 2):

– motivo dell’arrivo o dell’ingresso irregolari (lett. a);

109 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI, GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/991, GU L 169 del 27.6.2022, pag. 1.