Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
– informazioni sugli itinerari percorsi, compresi il punto di partenza, i luoghi di residenza precedenti, i Paesi terzi di transito, Paesi terzi in cui potrebbe essere stata chiesta o ottenuta la protezione internazionale e la destinazione prevista nell’UE (lett. b);
– documenti di viaggio o di identità posseduti (lett. c);
– eventuali osservazioni e altre informazioni pertinenti, compresa ogni eventuale informazione connessa nei casi presunti di traffico di migranti o di tratta di esseri umani (lett. d).
Le informazioni contenute nel modulo sono registrate in modo tale da poter essere riesaminate in sede amministrativa e giudiziaria nel corso di qualsiasi successiva procedura d’asilo o di rimpatrio. È specificato se le informazioni sono confermate dalle autorità preposte agli accertamenti o dichiarate dalla persona interessata.
Le informazioni contenute nel modulo consuntivo sono messe a disposizione della persona interessata in formato cartaceo o elettronico. Le informazioni di cui alla lettera h del paragrafo 1 vengono annerite. Prima che il modulo sia trasmesso alle autorità competenti di cui all’articolo 18 paragrafi 1–4, la persona sottoposta agli accertamenti ha la possibilità di indicare se le informazioni contenute nel modulo sono inesatte. Le autorità preposte agli accertamenti registrano tale indicazione (par. 3).
Art. 18 Completamento degli accertamenti
Una volta completati gli accertamenti o, al più tardi, alla scadenza dei termini fissati all’articolo 8 del presente regolamento, i cittadini di Paesi terzi di cui all’articolo 5 paragrafo 1 che non hanno fatto domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità competenti per l’applicazione delle procedure di cui alla direttiva rimpatri. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 6 paragrafo 5 CFS. Il modulo consuntivo è trasmesso alle autorità competenti alle quali è indirizzato il cittadino di Paese terzo (par. 1).
I cittadini di Paesi terzi sottoposti agli accertamenti alla frontiera esterna Schengen o all’interno del territorio che hanno fatto domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità competenti per la registrazione della domanda di protezione internazionale (par. 2).
I cittadini di Paesi terzi che devono essere ricollocati in conformità dell’articolo 67 del regolamento AMMR o di qualsiasi altro meccanismo di solidarietà esistente sono indirizzati alle autorità competenti degli Stati membri Schengen o Dublino interessati, alle quali è contestualmente trasmesso il modulo consuntivo (par. 3).
I cittadini di Paesi terzi di cui all’articolo 7 del regolamento in oggetto che non hanno fatto domanda di protezione internazionale continuano a essere sottoposti a procedure di rimpatrio conformi alla direttiva rimpatri (par. 4).
La procedura di accertamento viene interrotta non appena i cittadini di Paesi terzi di cui all’articolo 5 paragrafi 1 e 2 e all’articolo 7 di cui sopra sono indirizzati alla procedura adeguata di protezione internazionale o a una procedura conforme alla direttiva