Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

rimpatri o alle autorità pertinenti di un altro Stato Schengen nell’ambito di una procedura di ricollocazione o reinsediamento. Gli accertamenti vengono interrotti anche se non è stato possibile completare i controlli entro i termini di cui all’articolo 8 (par. 5).

Se un cittadino di Paese terzo da sottoporre agli accertamenti alla frontiera esterna Schengen o all’interno del territorio è oggetto di procedure penali nazionali o di una procedura di estradizione, le autorità competenti possono decidere di non effettuare gli accertamenti. Se la procedura di accertamento era già stata avviata, il modulo consuntivo è inviato alle autorità competenti con un’indicazione delle circostanze che hanno determinato l’interruzione degli accertamenti. Le autorità competenti sono quelle competenti per le procedure di attuazione della direttiva rimpatri o, nel caso sia stata depositata una domanda di protezione internazionale, quelle competenti a norma del diritto nazionale per la registrazione di tale domanda (par. 6).

I dati personali conservati a norma del regolamento sugli accertamenti sono cancellati conformemente alle tempistiche stabilite nel regolamento Eurodac (par. 7).

Art. 19 Procedura di comitato

La Commissione europea è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE)

n. 182/2011 (par. 1). Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 di tale regolamento. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione europea non adotta l’atto di esecuzione e si applica l’articolo 5 paragrafo 4 terzo comma del citato regolamento (par. 2).

5.3.5 Modifica di altri atti giuridici UE a seguito della modifica del regolamento (UE) 2024/1356

Art. 20 Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008

Il regolamento (CE) n. 767/2008 definisce lo scopo, le funzioni e le responsabilità in relazione al VIS. Inoltre stabilisce le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra gli Stati Schengen al fine di agevolare l’esame delle domande di visto per soggiorni di breve durata (visti C) e le relative decisioni. Il VIS consente alle autorità competenti per i visti, le frontiere, l’asilo e la migrazione di verificare in modo rapido ed efficace le informazioni necessarie sui cittadini di Paesi terzi soggetti all’obbligo del visto.

Con i regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 il VIS è stato recentemente aggiornato. Le principali modifiche sono: abbassamento dell’età per il rilevamento delle impronte digitali dei bambini da 12 a 6 anni e esenzione da tale obbligo per le persone di età superiore a 75 anni; registrazione e controllo dei dati nazionali sui visti anche per soggiorni di lunga durata; acquisizione delle immagini del volto direttamente sul posto; ampliamento dello scopo del VIS ora anche per il rimpatrio di persone che non soddisfano i requisiti per l’ingresso o il soggiorno nello spazio Schengen. Questi due regolamenti UE rappresentano sviluppi dell’acquis di Schengen che la Svizzera ha recepito il 21 aprile 2023.110

110 RS 0.362.381.019 e 0.362.381.020