Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 180Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo
L’articolo 20 del regolamento sugli accertamenti stabilisce le disposizioni del regolamento (CE) n. 767/2008 da modificare: l’articolo 6 paragrafo 2 del regolamento (CE)
n. 767/2008 stabilisce quali autorità hanno accesso al VIS, fra cui:
– le autorità nazionali di ciascuno Stato Schengen e gli organismi dell’UE competenti per gli scopi definiti agli articoli 15–22, 22g–22m e 45e del regolamento (CE) n. 767/2008 e agli articoli 20, 20a e 21 del regolamento (UE) 2019/817 (lett. a e d);
– l’unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS degli Stati membri designate a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) 2018/1240 ai fini degli articoli 18c e 18d del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1240 (lett. b);
– le autorità preposte agli accertamenti responsabili dell’identificazione o della verifica dell’identità (lett. c).
L’accesso è consentito nella misura in cui i dati sono necessari all’assolvimento dei loro compiti per detti scopi ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.
Il VIS dà un riscontro positivo se una decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un visto, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno per i motivi di cui all’articolo 12 paragrafo 2 lettera a punti i, v e vi del regolamento (CE)
n. 767/2008 è registrata in un fascicolo corrispondente.
Art. 21 Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226
Il regolamento (UE) 2017/2226 ha introdotto il sistema di ingressi e uscite (Entry/Exit System, EES) per la gestione delle frontiere esterne Schengen. Il suo obiettivo è di modernizzare la gestione delle frontiere, accrescere la sicurezza dello spazio Schengen e, grazie all’automatizzazione di numerosi processi, consentire una maggiore efficacia delle verifiche di frontiera, in modo da poter gestire il numero sempre crescente di passaggi alla frontiera. Nell’EES sono registrati in forma elettronica gli ingressi e le uscite di cittadini di Stati terzi e viene automaticamente calcolata la durata del soggiorno nello spazio Schengen. L’attuale timbro manuale dei documenti di viaggio viene sostituito da un inserimento nell’EES. L’EES agevola l’individuazione dell’immigrazione irregolare (specialmente i soggiornanti fuoritermine o «overstayer») e l’identificazione senza ambiguità dei viaggiatori privi di documenti durante i controlli all’interno dello spazio Schengen, tra l’altro grazie a identificatori biometrici (immagine del volto e quattro impronte digitali). La messa in funzione del sistema è prevista per la fine del 2024.
Questo articolo illustra le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 che devono essere modificate a seguito del regolamento sugli accertamenti.
All’articolo 6 paragrafo 1 è inserita la lettera l, la quale stabilisce che l’EES sostiene gli obiettivi del regolamento sugli accertamenti, in particolare per quanto riguarda le verifiche.
All’articolo 9 è inserito il paragrafo 2b, che disciplina l’accesso all’EES da parte delle autorità preposte ai fini della consultazione dei dati. Inoltre, il vigente paragrafo 4 è riformulato e definisce l’accesso ai dati EES conservati nel CIR. L’accesso è riservato