Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

esclusivamente alle autorità competenti per gli scopi di cui agli articoli 20–21 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

Viene inoltre inserito il nuovo articolo 24a, che disciplina l’accesso delle autorità preposte agli accertamenti ai dati EES per il controllo di sicurezza nel quadro degli accertamenti. Se la persona è registrata nell’EES, le autorità preposte agli accertamenti hanno accesso a tutti i dati pertinenti del fascicolo. Il fascicolo individuale contiene informazioni sull’ingresso e l’uscita nonché su un eventuale respingimento. Se il fascicolo individuale non contiene dati biometrici, le autorità preposte agli accertamenti possono accedere ai dati biometrici nel VIS della persona in questione e verificare la corrispondenza.

L’articolo 46 paragrafo 1 lettera a è stato completato: ai fini della conservazione delle registrazioni di tutti i trattamenti di dati nell’ambito dell’EES, eu-LISA e gli Stati membri devono indicare la finalità dell’accesso di cui anche ai paragrafi 2, 2a e 2b dell’articolo 9.

Art. 22 Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240

Il regolamento (UE) 2018/1240 (regolamento ETIAS) disciplina il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi. Attraverso questo sistema si verifica se l’ingresso nello spazio Schengen di un cittadino di uno Stato terzo esente dall’obbligo di visto rappresenta un rischio per gli Stati Schengen. In tal modo l’autorizzazione ai viaggi ETIAS rappresenta, oltre alle condizioni d’ingresso già previste dal CFS (documento di viaggio valido, mezzi finanziari sufficienti ecc.) un’ulteriore condizione per l’ingresso nello spazio Schengen dei cittadini di Stati terzi esentati dall’obbligo di visto.

Questo articolo illustra le disposizioni del regolamento ETIAS che saranno modificate in seguito all’introduzione degli accertamenti.

All’articolo 4 è inserita una nuova lettera e ter secondo cui l’ETIAS assiste le autorità competenti degli Stati Schengen anche nel quadro del regolamento sugli accertamenti.

All’articolo 8 paragrafo 2 è aggiunta la lettera i che, fra i compiti delle unità nazionali ETIAS, specifica quello di esprimere pareri a norma dell’articolo 35 bis.

L’articolo 13 paragrafo 4 bis è riformulato per consentire l’accesso ai dati di identità e ai dati del documento di viaggio dell’ETIAS conservati nel CIR esclusivamente alle autorità degli Stati Schengen competenti per gli scopi di cui agli articoli 20, 20 bis e 21 del regolamento (UE) 2019/817. È inoltre inserito il nuovo paragrafo 4 ter che disciplina i diversi diritti di accesso all’ETIAS delle autorità preposte agli accertamenti al fine di soddisfare i motivi di cui agli articoli 14 paragrafo 1 e 15 paragrafo 2 del regolamento sugli accertamenti. Anche il paragrafo 5 è stato riformulato così da garantire che ogni Stato Schengen designi le autorità nazionali competenti e le autorità preposte agli accertamenti e le comunichi a eu-LISA.

Il nuovo articolo 35 bis disciplina i compiti dell’unità nazionale ETIAS e di Europol in merito all’elenco di controllo ETIAS ai fini degli accertamenti. Nei casi di cui all’articolo 13 paragrafo 4 ter, il sistema centrale ETIAS invia una notifica automatizzata all’unità nazionale ETIAS o a Europol, a seconda di quale tra queste abbia inserito i dati nell’elenco di controllo ETIAS. Se l’unità nazionale ETIAS o Europol