Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

ritiene che il cittadino di uno Stato terzo sottoposto agli accertamenti possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna, ne informa immediatamente le rispettive autorità preposte agli accertamenti e fornisce un parere motivato entro due giorni. Laddove non sia formulato alcun parere, si ritiene che non vi sia alcun rischio per la sicurezza.

Infine, all’articolo 69 paragrafo 1 è inserita la lettera e bis secondo cui le registrazioni eu-LISA comprendono, se del caso, un riferimento alle interrogazioni effettuate nel sistema centrale ETIAS ai fini degli articoli 14 e 15 del regolamento sugli accertamenti, i riscontri positivi e i risultati dell’interrogazione.

Art. 23 Modifiche del regolamento (UE) 2019/817

Il regolamento (UE) 2019/817 assicura l’interoperabilità tra SIS, VIS, Eurodac, EES, ETIAS ed ECRIS-TCN nei settori frontiere e visti. Grazie all’interoperabilità si possono consultare simultaneamente i dati presenti in diversi sistemi e confrontare nello stesso momento i dati biometrici della persona da verificare. In tal modo le autorità ottengono in modo tempestivo informazioni globali sulla persona; inoltre sono semplificate la verifica dell’identità e l’individuazione di frodi d’identità alle frontiere.

L’articolo 23 illustra le disposizioni del regolamento (UE) 2019/817 che saranno modificate in seguito all’introduzione degli accertamenti.

All’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito come segue: le autorità degli Stati Schengen e le agenzie dell’Unione di cui al paragrafo 1 usano l’ESP per cercare dati relativi a persone o documenti di viaggio nei sistemi centrali dell’EES, del VIS e dell’ETIAS, conformemente ai rispettivi diritti di accesso, i quali sono regolamentati negli atti giuridici che disciplinano tali sistemi di informazione dell’UE e nel diritto nazionale. Si avvalgono dell’ESP anche per interrogare il CIR, conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del regolamento IOP frontiere in oggetto, ai fini degli articoli 20– 22.

All’articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito e descrive il CIR come archivio comune che, per ciascuna persona registrata nell’EES, nel VIS, nell’ETIAS, nell’Eurodac o nell’ECRIS-TCN, crea un fascicolo individuale contenente i dati di cui all’articolo 18. Il CIR agevola e contribuisce alla corretta identificazione delle persone registrate secondo gli articoli 20 e 20a e sostiene il funzionamento del MID conformemente all’articolo 21. Inoltre, agevola e semplifica alle autorità designate e a Europol l’accesso all’EES, al VIS, all’ETIAS e all’Eurodac quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi conformemente all’articolo 22. Nel riformulato articolo 17 paragrafo 4 si specifica che eu-LISA informa i relativi utenti in modo automatizzato qualora, a causa di un guasto del CIR, sia tecnicamente impossibile interrogare l’archivio.

All’articolo 18, il paragrafo 3 è stato riformulato e stabilisce che le autorità che hanno accesso al CIR vi accedono conformemente ai rispettivi diritti.

Dopo l’articolo 20 è stato inoltre inserito un nuovo articolo 20 bis (accesso all’archivio comune di dati di identità a fini di identificazione o di verifica dell’identità in conformità del regolamento UE in oggetto). Il paragrafo 1 disciplina l’accesso al CIR da parte delle autorità preposte agli accertamenti, che possono interrogare tale sistema