Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
unicamente ai fini dell’identificazione o di verifica dell’identità di una persona a norma dell’articolo 14 del regolamento sugli accertamenti, a condizione che il procedimento sia avviato in presenza di tale persona. Secondo il paragrafo 2, se dall’interrogazione risulta che nel CIR sono conservati dati dell’interessato, le autorità preposte agli accertamenti hanno accesso alla consultazione dei dati di cui all’articolo 18 paragrafo 1 del regolamento in oggetto e di cui all’articolo 18 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/818.
Anche l’articolo 24 paragrafo 1 e paragrafo 5 primo comma è modificato. Viene inoltre inserito un nuovo paragrafo 2 bis. L’articolo 24 contiene disposizioni relative alla conservazione da parte di eu-LISA delle registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel CIR.
5.3.6 Disposizioni finali
Art. 24 Valutazione
Secondo questa disposizione, entro il 12 giugno 2028 la Commissione europea riferisce sull’attuazione delle misure da esso previste.
Inoltre, entro il 12 giugno 2031 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione europea effettua una valutazione del medesimo. Essa presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. A tal fine gli Stati Schengen trasmettono alla Commissione europea entro il 12 dicembre 2030 e successivamente ogni cinque anni tutte le informazioni necessarie alla stesura di questa relazione.
Art. 25 Entrata in vigore
Il presente regolamento, entrato in vigore l’11 giugno 2024, si applica a partire dal 12 giugno 2026, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 14–16 concernenti le interrogazioni dei sistemi di informazione dell’UE, del CIR e dell’ESP, e solamente con l’entrata in funzione dei singoli sistemi.
5.4 Linee essenziali dell’atto normativo di attuazione
5.4.1 La nuova normativa proposta
Introduzione della procedura di accertamento alla frontiera esterna Schengen (art. 9b AP-LStrI)
Questa nuova disposizione disciplina la procedura di accertamento e le relative modalità alla frontiera esterna Schengen della Svizzera. Gli stranieri rintracciati all’atto di attraversare illegalmente la frontiera esterna Schengen sono sottoposti senza indugio ma al massimo entro sette giorni a un accertamento alla frontiera esterna Schengen secondo gli articoli 5 e 8 del regolamento sugli accertamenti. Di norma l’accertamento è svolto all’aeroporto o nelle sue vicinanze oppure in altri luoghi situati sul territorio