Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
della Svizzera dall’autorità cantonale. Se il controllo secondo il diritto sugli stranieri alla frontiera è stato demandato alla Confederazione, l’accertamento incombe all’UDSC. Se le persone in questione presentano una domanda d’asilo, di norma si applica la procedura all’aeroporto secondo l’articolo 21a LAsi. Se tale procedura non è prevista nell’aeroporto in questione, devono essere immediatamente accompagnate in un CFA dove viene effettuato l’accertamento in base all’articolo 26 capoverso 1ter AP-LAsi (art. 9b cpv. 5 AP-LStrI).
Introduzione della procedura di accertamento sul territorio svizzero
(art. 9c AP-LStrI)
La procedura di accertamento può essere svolta anche sul territorio svizzero nel caso in cui vengano fermati cittadini di Stati terzi che soggiornano illegalmente in Svizzera e che finora non sono stati oggetto di accertamenti. Gli accertamenti vanno effettuati al più tardi entro tre giorni dall’autorità cantonale.
È possibile astenersi dagli accertamenti se la persona immediatamente dopo il fermo è riammessa sul territorio di un altro Stato Schengen in virtù di accordi bilaterali secondo l’articolo 64c capoverso 1 lettera a LStrI.
Anche sul territorio svizzero vale il principio secondo cui lo straniero che deposita una domanda d’asilo è immediatamente accompagnato in un CFA e lì si procede agli accertamenti.
Estensione dei diritti di accesso ai sistemi di informazione dell’UE
(art. 103c cpv. 2 lett. g, 108e cpv. 2 lett. f, 109a cpv. 2 lett. i, 110bbisAP-LStrI)
Affinché l’UDSC, le autorità cantonali e comunali di polizia e la SEM possano consultare i dati dell’EES, dell’ETIAS, del VIS, del SIS e del CIR ai fini dell’identificazione o della verifica dell’identità e del controllo di sicurezza nel quadro della procedura di accertamento, occorre estendere i diritti di accesso a tali sistemi.
Svolgimento degli accertamenti in caso di domanda d’asilo all’aeroporto
(art. 21a AP-LAsi)
In futuro, per le persone che depositano una domanda d’asilo in un aeroporto svizzero (categorie A–D111) alla frontiera esterna Schengen e che non soddisfano le condizioni d’ingresso si procederà agli accertamenti entro sette giorni, prima di esaminare la domanda d’asilo (cfr. art. 8 par. 3 regolamento sugli accertamenti). Pertanto è necessario introdurre un nuovo articolo 21a AP-LAsi, soprattutto per disciplinare le modalità della procedura di accertamento all’aeroporto. Di norma l’accertamento è svolto all’aeroporto o nelle sue vicinanze oppure in altri luoghi situati sul territorio della Svizzera. Lo svolgimento degli accertamenti dipende dalla possibilità o meno di svolgere in un determinato aeroporto una procedura ai sensi dell’articolo 22 LAsi.
111 Cfr. punto 1.2.1 degli orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali, GU C 312 del 9.12.2005, pag. 1.