Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Se all’aeroporto è possibile espletare una procedura secondo l’articolo 22 LAsi, l’accertamento compete alle autorità cantonali responsabili dei controlli alle frontiere nei rispettivi aeroporti (cfr. cpv. 1). Il fermo temporaneo nell’area di transito di un aeroporto deve essere disposto dalle autorità e verificabile in giudizio. Poiché le persone interessate hanno presentato una domanda d’asilo, la decisione relativa al rifiuto dell’entrata in via cautelativa compete alla SEM. Contrariamente alla procedura all’aeroporto secondo il diritto vigente (cfr. art. 22 cpv. 2 LAsi), in futuro la SEM dovrà sempre rifiutare l’entrata in via cautelativa (cfr. art. 21a cpv. 6 AP-LAsi). Tale rifiuto comprende la durata degli accertamenti nonché la durata della successiva procedura d’asilo.

Se all’aeroporto non è possibile effettuare una procedura secondo l’articolo 22 LAsi, le competenti autorità cantonali di polizia o l’UDSC accompagnano le persone in questione in un CFA (cfr. cpv. 2). I richiedenti l’asilo devono tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti. Per effettuare l’accertamento secondo l’articolo 21a LAsi l’autorità competente può disporre un fermo di breve durata, qualora il richiedente l’asilo violi il proprio obbligo di collaborare o se vi è il pericolo che si renda irreperibile o che violi la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera (cfr. art. 73 AP-LStrI).Sono sottoposte ad accertamento anche le persone cui è stato concesso l’ingresso per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (cfr. art. 6 par. 5 lett. c CFS) e che presentano una domanda d’asilo (cfr. cpv. 3).

Poiché l’introduzione della procedura di accertamento all’aeroporto riguarda anche la procedura d’asilo all’aeroporto, l’articolo 22 LAsi viene modificato.

Estensione della durata della procedura all’aeroporto

(art. 23 cpv. 2 AP-LAsi)

In seguito all’accertamento ai sensi dell’articolo 21a cpv. 1 AP-LAsi, che può durare fino a sette giorni, la durata della procedura va estesa da 20 a 27 giorni.

Svolgimento degli accertamenti in caso di domanda d’asilo sul territorio svizzero (art. 26 cpv. 1, 1bis1quatere 1quinquiesAP-LAsi)

Se una persona soggiorna illegalmente sul territorio svizzero e presenta una domanda d’asilo, la SEM svolge la procedura di accertamento, sempreché gli accertamenti non siano già stati effettuati a una frontiera esterna Schengen (cfr. cpv. 1bis). Il capoverso 1quatercontiene tutti gli elementi della procedura di accertamento che deve essere svolta in un CFA all’inizio della fase preparatoria. La durata massima della fase preparatoria va quindi aumentata di tre giorni (cfr. cpv. 1).

Inoltre nell’articolo 26 è aggiunto il capoverso 1quinquiesche sancisce gli obblighi di collaborare della persona per la durata della procedura di accertamento.