Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Prevenzione del passaggio alla clandestinità durante la procedura di accertamento (art. 73 cpv. 1 lett. d e cpv. 2bisAP-LStrI)

Durante la procedura di accertamento alla frontiera esterna Schengen e sul territorio della Svizzera, le persone interessate devono tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti. Se la persona ha violato il proprio obbligo di collaborare nell’ambito della procedura di accertamento o se vi è il pericolo che si renda irreperibile o che violi la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera, può essere disposto nei suoi confronti un fermo di breve durata (art. 73 cpv. 1 lett. d e cpv. 2bis AP-LStrI).

Meccanismo di monitoraggio indipendente

(art. 21b AP-LAsi e art. 9d AP-LStrI)

Il nuovo articolo 21b AP-LAsi sancisce il principio dell’istituzione di un meccanismo di monitoraggio indipendente. L’articolo 9d AP-LStrI rimanda a questo principio nella legge sull’asilo.

5.4.2 Attuazione

5.4.2.1 Procedura di accertamento alla frontiera esterna Schengen

Considerazioni generali

Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento sugli accertamenti, gli accertamenti alla frontiera esterna Schengen si applicano alle seguenti persone:

– i cittadini di Stati terzi che sono rintracciati in relazione all’attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna Schengen e per i quali gli Stati Schengen sono tenuti a rilevare le impronte digitali ai sensi del regolamento Eurodac, comprese le persone che fanno domanda di protezione internazionale (cfr. art. 5 par. 1 lett. a regolamento sugli accertamenti);

– i cittadini di Stati terzi che sono sbarcati sul territorio di uno Stato Schengen a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso (cfr. art. 5 par. 1 lett. b regolamento sugli accertamenti);

– i cittadini di Stati terzi che hanno fatto domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera esterni Schengen o nelle zone di transito e che non soddisfano le condizioni d’ingresso (cfr. art. 5 par. 2 regolamento sugli accertamenti);

– i cittadini di Stati terzi che sono stati autorizzati a entrare a norma dell’articolo 6 paragrafo 5 lettera c CFS (ingresso per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali) e che fanno domanda di protezione internazionale (cfr. art. 5 par. 3 regolamento sugli accertamenti).

Data la posizione geografica della Svizzera (attorniata da Stati Schengen confinanti) e, quindi, la mancanza di un ingresso diretto via terra da uno Stato non Schengen, le