Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
Dübendorf Polizia cantonale ZH
Emmen UDSC
Ginevra UDSC / Polizia cantonale GE (verifica in se-
conda linea)
Grenchen Polizia cantonale SO
La Chaux-de-Fonds UDSC
Losanna UDSC
Locarno UDSC
Lugano UDSC
Payerne UDSC
Saanen Polizia cantonale BE
Sankt Stephan Polizia cantonale BE
Samedan UDSC
Sion UDSC / Polizia cantonale VS
San Gallo-Altenrhein UDSC
Zurigo Polizia cantonale ZH
Accertamenti ai valichi di frontiera esterni Schengen
(art. 5 par. 2 regolamento sugli accertamenti)
Come già esposto, l’articolo 5 paragrafo 2 del regolamento sugli accertamenti introduce accertamenti per i cittadini di Stati terzi che, senza soddisfare le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 6 CFS, si presentano a un valico di frontiera esterno Schengen e chiedono protezione internazionale. Poiché la Svizzera dispone di frontiere esterne Schengen soltanto negli aeroporti, occorre inserire nella legge sull’asilo una nuova disposizione che introduca la verifica di una domanda d’asilo agli aeroporti (art. 21a AP-LAsi). Inoltre, nella legge sull’asilo devono essere adattate in particolare le disposizioni concernenti la procedura d’asilo agli aeroporti (art. 22 e 23 LAsi). Se non viene presentata nessuna domanda d’asilo, nel quadro del controllo di confine viene negata l’entrata ai cittadini di Stati terzi che non soddisfano le condizioni d’entrata (art. 65 LStrI) e di conseguenza non viene nemmeno svolto l’accertamento.
La responsabilità per la procedura d’asilo negli aeroporti in cui si svolgono le procedure secondo l’articolo 22 LAsi spetta in linea di principio alla SEM (cfr. art. 21a cpv. 1 AP-LAsi). Alcuni compiti, come la registrazione delle generalità, il rilevamento delle impronte digitali e l’interrogatorio sommario sull’itinerario e sui motivi d’asilo, sono attualmente svolti dall’UDSC o dalla polizia aeroportuale su incarico della SEM (art. 22 cpv. 1 AP-LAsi).
L’articolo 6 del regolamento sugli accertamenti prevede che durante la procedura di accertamento le persone interessate non siano autorizzate a entrare nel territorio dello Stato Schengen. Anche se di fatto l’ingresso nel territorio è già avvenuto, esse vanno considerate come non entrate in virtù della cosiddetta «finzione di non ingresso». Per questo motivo, l’articolo 8 paragrafo 1 del regolamento sugli accertamenti stabilisce