Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

che gli accertamenti di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento debbano essere effettuati in linea di principio alla frontiera esterna Schengen o, in alternativa, in altri luoghi all’interno del territorio. Poiché la Svizzera dispone già delle infrastrutture necessarie alle procedure d’asilo negli aeroporti di Zurigo e Ginevra, gli accertamenti andrebbero svolti, se possibile, in aeroporto. Se ciò non è possibile per la mancanza di un’infrastruttura, le persone interessate sono accompagnate al CFA più vicino e qui sottoposte agli accertamenti (cfr. art. 21a cpv. 2 AP-LAsi). Affinché sia possibile il trasferimento accompagnato dei richiedenti l’asilo al CFA, è necessario adeguare l’articolo 21 capoverso 1 LAsi.

Poiché nello svolgimento della procedura di accertamento si seguono fondamentalmente i processi dell’attuale procedura all’aeroporto, gli accertamenti sono svolti dall’autorità cantonale competente. Ciò richiede un adeguamento dell’articolo 22 capoverso 1 LAsi.

Accertamenti in caso di attraversamento non autorizzato della frontiera esterna Schengen (art. 5 par. 1 lett. a regolamento sugli accertamenti)

È necessario prevedere gli accertamenti anche per i cittadini di Stati terzi rintracciati in relazione all’attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna Schengen. Poiché la Svizzera dispone di una frontiera esterna Schengen soltanto negli aeroporti previsti per l’ingresso da Stati terzi, l’attraversamento è possibile soltanto per via aerea e tramite un aerodromo di questo tipo. L’attraversamento non autorizzato della frontiera esterna Schengen al di fuori dei valichi di frontiera esterni Schengen è, in tali circostanze, estremamente difficile, ma non impossibile. A titolo di esempio, parecchi aeromobili di Stati terzi hanno effettuato atterraggi d’emergenza in uno Stato Schengen con un pretesto e diversi passeggeri sono fuggiti dall’area di rullaggio scavalcando le recinzioni. Affinché la Svizzera adempia anche su questo punto all’obbligo imposto dal regolamento sugli accertamenti, l’articolo 9b AP-LStrI deve specificare gli accertamenti basati sull’articolo 5 paragrafo 1 lettera a di suddetto regolamento.

5.4.2.2 Procedura di accertamento all’interno del territorio

Anche i cittadini di Stati terzi che hanno attraversato la frontiera esterna Schengen in modo non autorizzato, soggiornano illegalmente nello spazio Schengen (soggiornanti fuoritermine esclusi) e sono rintracciati sul territorio svizzero devono essere sottoposti agli accertamenti (art. 7 par. 1 regolamento sugli accertamenti), a prescindere dal fatto che abbiano fatto domanda di protezione internazionale.

Il controllo delle persone in Svizzera e alla frontiera è svolto dai collaboratori delle autorità cantonali di polizia e dell’UDSC (art. 31 cpv. 2 OEV). Se nell’ambito di un controllo constatano che una persona ha attraversato in modo non autorizzato la frontiera esterna di uno Stato Schengen e non è ancora stato effettuato alcun accertamento da parte di un altro Stato Schengen, consegnano la persona all’autorità cantonale competente per lo svolgimento dell’accertamento. I Cantoni possono quindi stabilire autonomamente anche il luogo idoneo per lo svolgimento degli accertamenti (cfr. art. 9c AP-LStrI). Non appena i cittadini di Stati terzi fermati presentano una domanda