Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

2.2 Linee essenziali dei regolamenti UE

2.2.1 Linee essenziali del regolamento AMMR

Il regolamento AMMR consta di diverse parti, perlopiù non rilevanti ai fini Dublino, in quanto esulano dal campo d’applicazione dell’AAD. La parte che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac sostituisce in particolare l’attuale regolamento Dublino III, contenente disposizioni per la definizione dello Stato Dublino competente per il trattamento di una domanda d’asilo. Sebbene i principi fondamentali del sistema Dublino restino immutati nel nuovo regolamento AMMR, esso comporta diversi adeguamenti nel funzionamento del sistema Dublino. Consta delle seguenti parti:

– Parte I – Oggetto e definizioni (fondamentalmente non rilevante ai fini Dublino; si veda il punto 2.3.1);

– Parte II – Quadro comune per la gestione dell’asilo e della migrazione (non rilevante ai fini Dublino; punto 2.3.2);

– Parte III – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente (rilevante ai fini Dublino; punto 2.3.3);

– Parte IV – Solidarietà (non rilevante ai fini Dublino; punto 2.3.4);

– Parte V – Disposizioni generali (rilevante ai fini Dublino; punto 2.3.5);

– Parte VI – Modifiche di altri atti giuridici dell’Unione (non rilevante ai fini Dublino; punto 2.3.6);

– Parte VII – Disposizioni transitorie e finali (rilevante ai fini Dublino; punto 2.3.7).

Poiché solo le parti III, V e VII sono «rilevanti ai fini Dublino», nell’ambito del suo impegno derivante dall’AAD la Svizzera è tenuta a recepire solamente queste.

In sintesi, il regolamento AMMR apporta le seguenti, importanti novità; seppur non tutte rilevanti ai fini Dublino sono riportate di seguito per completezza:

– Modifica delle definizioni (art. 2 regolamento AMMR; fondamentalmente non rilevante ai fini Dublino): il termine «familiare» comprende ora anche i rapporti di parentela instaurati dopo aver lasciato il Paese d’origine, ma prima dell’arrivo nel territorio dello Stato Dublino. I fratelli e le sorelle non rientrano, come finora, nella definizione. Vengono ora riportati i termini «diploma» e «qualifica». L’articolo 30 introduce un nuovo criterio per determinare lo Stato Dublino competente, in base al quale è competente per l’esame di una domanda d’asilo lo Stato membro dell’istituto di istruzione che ha rilasciato un diploma o una qualifica. Inoltre, l’introduzione del meccanismo di solidarietà inserisce nuove definizioni nel regolamento AMMR. Sebbene in linea di principio le definizioni non siano rilevanti ai fini Dublino, sono prese in considerazione nella procedura Dublino.

– Prima del trasferimento nello Stato Dublino competente: nuova verifica se la persona interessata costituisce una minaccia per la sicurezza interna degli Stati Dublino (art. 16 par. 4): prima che abbia luogo un trasferimento verso lo Stato Dublino competente, occorre garantire che il richiedente l’asilo non