Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
2.1.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di Dublino/Eurodac
L’articolo 1 paragrafo 1 AAD obbliga la Svizzera a recepire e, se necessario, a trasporre nel diritto svizzero tutti gli atti adottati dall’UE quali sviluppi dell’acquis di Dublino/Eurodac sin dalla firma dell’accordo.
L’articolo 4 AAD prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione di uno sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac: innanzitutto, l’UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l’avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac. Successivamente il Consiglio federale dispone di un termine di 30 giorni per comunicare al competente organo dell’UE (Consiglio dell’UE o Commissione europea) se e, all’occorrenza, entro quale termine intende recepire lo sviluppo notificatole. Il termine di 30 giorni inizia a decorrere dalla data dell’adozione dell’atto da parte dell’UE (art. 4 par. 2 AAD).
Se lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica di un atto da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che, dal punto di vista svizzero, è considerato alla stregua di un trattato internazionale. Conformemente ai requisiti costituzionali, l’approvazione formale di questo trattato incombe al Consiglio federale o al Parlamento e, nel quadro di un referendum, al Popolo.
Poiché il regolamento AMMR e il regolamento di crisi da recepire sono giuridicamente vincolanti, il recepimento deve avere luogo mediante scambio di note.
Nel presente caso, l’approvazione dello scambio di note compete all’Assemblea federale (cfr. punto 2.9.1). Il 14 agosto 2024 la Svizzera ha informato l’UE nella sua nota di risposta che il recepimento degli sviluppi potrà essere vincolante «soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 4 par. 3 AAD). La Svizzera dispone, per recepire e trasporre gli sviluppi di Schengen, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica degli atti da parte dell’UE. Entro tale termine dovrebbe inoltre aver luogo l’eventuale referendum.
Nel quadro del recepimento dei presenti regolamenti UE, la Svizzera deve anche modificare le corrispondenti basi legali nazionali (punto 2.5 seg.).
Non appena la procedura nazionale è completata e tutti i requisiti costituzionali in vista del recepimento e della trasposizione dei regolamenti UE sono soddisfatti, la Svizzera ne informa immediatamente per scritto il Consiglio dell’UE e la Commissione europea. Se non è indetto alcun referendum contro il recepimento e la trasposizione dei regolamenti UE, la comunicazione ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario. Tale comunicazione equivale alla ratifica dello scambio di note.
La mancata trasposizione entro i termini prestabiliti di uno sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac da parte della Svizzera può implicare la cessazione della cooperazione Dublino/Eurodac e pertanto anche della cooperazione Schengen (art. 14 par. 2