Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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accompagnati in modo che l’interesse superiore del minore venga maggiormente considerato.

– Adeguamento dei criteri di competenza e delle procedure per determinare lo Stato Dublino competente (art. 25 segg.): per quanto riguarda i minori non accompagnati, che non hanno familiari nello spazio Dublino, il nuovo regolamento stabilisce che è competente lo Stato Dublino in cui la persona minorenne presenta per la prima volta la domanda d’asilo, salvo se si dimostri che ciò è contrario al suo interesse (art. 25 par. 5). Sono stati inoltre precisati i criteri di competenza per le persone in possesso di un visto, di più visti o di un titolo di soggiorno. Se il richiedente l’asilo è in possesso di un titolo di soggiorno scaduto meno di tre anni prima o di un visto scaduto meno di 18 mesi prima, si applicano i criteri di competenza di cui all’articolo 29 paragrafi 1–3. La competenza passa quindi allo Stato Dublino in cui è stata presentata la domanda d’asilo solo dopo tre anni (per i titoli di soggiorno) o 18 mesi (per i visti). Ora uno Stato Dublino può inoltre essere competente in determinati casi per l’esame della domanda d’asilo, se il richiedente l’asilo è in possesso di un diploma o di una qualifica rilasciati da un istituto di istruzione stabilito in quello Stato (art. 30). Inoltre, in caso di ingresso irregolare, il periodo al termine del quale cessa la competenza è stato portato da 12 a 20 mesi (art. 33). Le vigenti disposizioni sui mezzi di prova utili a determinare la competenza sono state rese più flessibili allo scopo di facilitare il ricongiungimento familiare (art. 34).

Ora lo Stato Dublino competente è tenuto a riprendere in carico anche il cittadino di uno Stato terzo che ha ammesso da un altro Stato Dublino nell’ambito dell’applicazione del meccanismo di solidarietà e che abbia fatto domanda d’asilo o soggiorni irregolarmente in un altro Stato Dublino (art. 36 par. 1 lett. c).

Vengono inoltre precisati il trasferimento della competenza (art. 37) e l’avvio della procedura Dublino (art. 38).

– Termini più brevi nella procedura Dublino: al fine di accelerare la procedura, il regolamento AMMR prevede termini più brevi per le diverse fasi procedurali. Ciò riguarda i termini per la presentazione delle richieste di presa in carico e la risposta alle stesse (art. 39), la notifica di ripresa in carico (art. 41) e l’adozione di una decisione di trasferimento.

– Nuova notifica di ripresa in carico (art. 41): la complessa procedura di ripresa in carico, mediante domanda, per il trasferimento di un richiedente l’asilo verso lo Stato Dublino competente per la sua domanda d’asilo è sostituita da una semplice notifica di ripresa in carico. Lo Stato Dublino notificato ha la possibilità di sollevare tempestivamente obiezioni alla notifica.

– Trattenimento Dublino più breve e nuovo motivo di trattenimento (art. 44 e 45): i termini per il trattamento della procedura Dublino si riducono se una persona si trova in carcerazione Dublino preliminare o in vista di rinvio coatto. Inoltre, il pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico è ora indicato quale nuovo motivo indipendente di carcerazione. Viene anche regolamentato quale autorità può ordinare la carcerazione.