Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

– Proroga dei termini di trasferimento in caso di passaggio alla clandestinità

(art. 46): il termine per il trasferimento allo Stato Dublino competente è prolungato se, durante la procedura Dublino, i richiedenti l’asilo passano alla clandestinità o si sottraggono in altro modo al trasferimento. In questi casi, lo Stato Dublino che provvede al trasferimento può ora effettuare il trasferimento per un periodo massimo di tre anni, qualora la persona sia nuovamente a disposizione delle autorità. Finora tale termine era di 18 mesi.

– 10 000 euro per ogni trasferimento Dublino (art. 47): tutti gli Stati Dublino

che partecipano al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) ricevono un contributo di 10 000 euro per la presa in carico di ogni persona trasferita. La Svizzera non partecipa all’AMIF e pertanto non riceve alcun contributo dal Fondo.

– Scambio di informazioni tra gli Stati Dublino (art. 48 e 51): lo scambio di

informazioni tra gli Stati Dublino prima del trasferimento è esteso ai dati raccolti nell’ambito della procedura di accertamento secondo il nuovo regolamento sugli accertamenti (art. 48 par. 2 lett. e). Le disposizioni relative allo scambio di informazioni sono state adattate nell’articolo 51 per quanto riguarda il diritto di accesso e il termine di risposta alle richieste di informazioni è stato ridotto da cinque a tre settimane. Inoltre, l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA) istituirà e gestirà una o più reti di servizi competenti al fine di rafforzare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni tra gli Stati Dublino (art. 54).

– Modifica della procedura di ricorso: mediante l’introduzione di termini ci si

propone di accelerare e uniformare la procedura di ricorso (art. 43).

– Stralcio dell’attuale meccanismo di allerta rapido e di preparazione: i com-

piti dell’attuale meccanismo di allerta rapido e di preparazione saranno assunti dall’EUAA. L’attuale disposizione di cui all’articolo 33 del regolamento Dublino III è pertanto abrogata senza sostituzione.

– Conclusione di accordi amministrativi bilaterali (art. 53): per migliorare la

collaborazione, gli Stati Dublino possono ora concludere tra loro accordi amministrativi bilaterali che possono avere per oggetto anche contributi di solidarietà (par. 1 lett. c).

– Procedura di conciliazione tra gli Stati Dublino (art. 55): la procedura di con-

ciliazione come meccanismo di risoluzione delle controversie viene adeguata onde facilitarne l’applicazione. Per la Svizzera questa disposizione non è applicabile (sebbene figuri nella parte III del regolamento AMMR), poiché per gli Stati associati è prevista una procedura di conciliazione specifica nell’AAD.

– Nuove misure di solidarietà (art. 56 segg.; rilevanti ai fini Dublino): per alle-

viare l’onere che grava sugli Stati UE sottoposti a pressioni migratorie particolari, il regolamento AMMR introduce un articolato meccanismo di solidarietà che prevede l’istituzione di una cosiddetta «riserva di solidarietà».