Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo

La riserva annuale di solidarietà è costituita da misure di solidarietà quali la ricollocazione (relocation), contributi finanziari o misure alternative (p. es. incentrate sullo sviluppo di capacità). Tutti gli Stati assoggettati al meccanismo di solidarietà devono contribuire alla riserva di solidarietà con una quota adeguata, ma sono liberi di scegliere le misure da adottare. Nessuno Stato Dublino può essere obbligato a ricollocare richiedenti l’asilo nell’ambito del meccanismo di solidarietà. Tutti gli altri Stati associati a Dublino possono partecipare alle misure di solidarietà su base volontaria.

Vi sarà un numero minimo annuo di ricollocazioni dagli Stati UE-Dublino in cui la maggior parte delle persone entra nell’UE agli Stati UE-Dublino meno interessati da tali arrivi. Questa cifra viene fissata ad almeno 30 000 persone all’anno. In alternativa gli Stati possono anche versare contributi finanziari per un ammontare di 20 000 euro per ogni persona presa in carico. Tali cifre possono essere aumentate ove necessario; si tiene altresì conto di situazioni in cui in un determinato anno non è previsto alcun bisogno di solidarietà.

Per riequilibrare un numero potenzialmente insufficiente di impegni di ricollocazione, è stata introdotta come misura supplementare una «compensazione delle responsabilità» per gli Stati UE-Dublino beneficiari della solidarietà. In virtù di tale misura, in determinate circostanze allo Stato UE-Dublino contributore è trasferita la competenza per l’esame delle domande d’asilo di persone che, in circostanze normali, verrebbero trasferite verso lo Stato Dublino beneficiario. Tale disposizione diventa vincolante se gli impegni in materia di ricollocazione di uno Stato contributore sono inferiori al 60 per cento della sua quota per l’anno in questione oppure se gli impegni di tutti gli Stati partecipanti non raggiungono la quota stabilita dal regolamento (30 000 persone).

Non essendo rilevanti ai fini Dublino, le misure di solidarietà non sono vincolanti per la Svizzera, ma gli Stati associati possono tuttavia parteciparvi a titolo volontario. Essi sono liberi di farlo, per esempio sotto forma di ricollocazioni o di contributi finanziari.

2.2.2 Linee essenziali del regolamento di crisi

Un’altra novità è l’introduzione di un meccanismo di crisi che consente di adottare misure temporanee e straordinarie in tempi di crisi. Il nuovo regolamento UE prevede disposizioni specifiche che consentono, in tempi di crisi, di derogare alle disposizioni del regolamento AMMR, del regolamento sulla procedura d’asilo e della direttiva sull’accoglienza. L’obiettivo è garantire che gli Stati membri dell’UE reagiscano in modo flessibile alle crisi o agli eventi di forza maggiore e che le misure di solidarietà disciplinate nel regolamento AMMR possano essere adattate alla situazione migratoria. L’effettiva esistenza di una crisi è in tutti i casi decisa congiuntamente dalla Commissione europea e dal Consiglio.