Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
2.3 Commento ai singoli articoli del regolamento AMMR
2.3.1 Parte I – Oggetto e definizioni (art. 1–2) (fondamentalmente non rilevante ai fini Dublino)
Art. 1 Oggetto
Oltre a definire i criteri per lo Stato Dublino competente e a disciplinare la relativa procedura, il regolamento AMMR introduce anche un quadro comune per la gestione dell’asilo e della migrazione nell’UE e per il funzionamento del CEAS e stabilisce un meccanismo di solidarietà.
In tal modo il campo di applicazione del regolamento AMMR è più ampio di quello dell’AAD con Svizzera, Liechtenstein, Norvegia o Islanda. Il regolamento AMMR stabilisce un approccio globale basato su un quadro comune per la gestione della migrazione. Tuttavia, le disposizioni centrali relative alla determinazione dello Stato Dublino competente per l’esame di una domanda d’asilo rimangono un elemento chiave e sono state mantenute nel regolamento AMMR.
Per continuare a garantire la partecipazione al sistema Dublino degli Stati associati, la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein sono vincolati solamente dalle parti III, V e VII del regolamento AMMR. Ciò vale anche per la Danimarca. Pur essendo uno Stato membro dell’UE, la Danimarca non partecipa all’adozione da parte del Consiglio dell’UE delle misure contemplate dal titolo V TFUE27. Essa deve tuttavia comunicare alla Commissione europea se intende recepire le parti III, V e VII del regolamento AMMR. Ciò è dovuto al fatto che dal 2006 la Danimarca applica il regolamento Dublino III sulla base di un accordo internazionale concluso con la CE.28
Art. 2 Definizioni
Come nel vigente regolamento Dublino III, l’articolo 2 contiene la definizione dei termini utilizzati nel regolamento AMMR.
La definizione «cittadino di paese terzo» è stata leggermente modificata (par. 1). Non rientrano più in questa definizione le persone beneficiarie del diritto alla libera circolazione ai sensi dell’articolo 2 numero 5 del regolamento (UE) 2016/39929 (codice frontiere Schengen, CFS). Si tratta, come finora, dei cittadini di uno Stato associato a Dublino. La lettera non subisce pertanto alcuna modifica materiale.
27 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata) Protocolli Allegati del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; GU C 326 del 26.10.2012, pag. 1.
28 Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell’Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino; GU L 66 del 8.3.2006, pag. 38.
29 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1717, GU L 2024/1717, 20.06.2024.