Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
Art. 12 Proroga dei termini stabiliti per le richieste di presa in carico, le
notifiche di ripresa in carico e i trasferimenti in una situazione di crisi di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), o di forza
maggiore
In una situazione di crisi o di forza maggiore, i termini per la procedura Dublino previsti dagli articoli 39–41 e 46 del regolamento AMMR possono essere prorogati (par. 1). Il termine per la presentazione della domanda di presa in carico è quindi di quattro mesi anziché due (o un mese; par. 2 lett. a). Il termine per rispondere alla richiesta di presa in carico è prolungato da uno a due mesi (lett. b). La notifica di ripresa in carico deve avvenire non entro due settimane, bensì entro un mese (lett. c). Il termine per il trasferimento è prolungato da sei mesi a un anno (lett. d).
Se lo Stato Dublino non rispetta i termini stabiliti al paragrafo 2 lettera a, b o d, la competenza gli viene trasferita (par. 3). Inoltre, in una situazione di crisi vengono sospesi i trasferimenti Dublino verso lo Stato in crisi. In deroga all’articolo 46 del regolamento AMMR, qualora il trasferimento non abbia luogo entro un anno dall’accettazione della richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico da parte di un altro Stato Dublino, lo Stato Dublino competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico la persona interessata e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente (par. 4).
Poiché per la Svizzera il regolamento AMMR è rilevante ai fini Dublino ed è quindi vincolante, la Svizzera è tenuta ad applicare questa disposizione.
Art. 13 Deroghe all’obbligo di riprendere in carico un richiedente in una
situazione di arrivi in massa straordinari
Uno Stato Dublino che, nel quadro di una situazione di crisi, deve far fronte a un afflusso massiccio di richiedenti l’asilo, può essere esonerato dall’obbligo di riprendere in carico la persona interessata, a condizione che la domanda d’asilo sia stata registrata durante la situazione di crisi e al massimo fino a quattro mesi prima dell’adozione della decisione di esecuzione di cui all’articolo 4 paragrafo 3 (par. 1). In questi casi la competenza passa allo Stato Dublino in cui è stata registrata la seconda domanda, a meno che un altro Stato Dublino sia stato designato come competente (par. 2 e 3).
Poiché per la Svizzera il regolamento AMMR è rilevante ai fini Dublino ed è quindi vincolante, la Svizzera è tenuta ad applicare questa disposizione.
2.4.5 Capo V – Procedura accelerata (art. 14)
Art. 14 Procedura accelerata
Qualora circostanze oggettive suggeriscano che le domande di protezione internazionale fatte da gruppi di richiedenti provenienti da uno specifico Paese di origine o da una precedente dimora abituale, o da una parte di tale Paese, potrebbero essere fondate, la Commissione europea, previa consultazione del forum dell’UE di alto livello