Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

sulla solidarietà, può adottare una raccomandazione per l’applicazione di una procedura accelerata, fornendo tutte le informazioni pertinenti. Se l’autorità nazionale competente per l’asilo rinuncia al colloquio personale e dà priorità all’esame della domanda, essa provvede affinché l’esame del merito della domanda si concluda entro quattro settimane dalla presentazione della stessa.

2.4.6 Capo VI – Disposizioni finali (art. 15–19)

Art. 15 Disposizioni e garanzie specifiche

Qualora uno Stato UE applichi questo regolamento UE, i richiedenti l’asilo interessati devono essere debitamente informati (p. es. su dove va presentata la domanda d’asilo).

Art. 16 Preparazione alle crisi

Le strategie nazionali stabilite a norma dell’articolo 7 del regolamento AMMR devono comprendere anche misure preventive atte a ridurre il rischio di situazioni di crisi e una pianificazione di emergenza nonché misure per affrontare e risolvere le situazioni di crisi e di forza maggiore.

Art. 17 Cooperazione e valutazione

In una situazione di crisi, gli Stati UE interessati, la Commissione europea e le agenzie UE competenti si scambiano regolarmente informazioni e collaborano strettamente. Gli Stati membri dell’UE che si trovano ad affrontare una situazione di crisi possono, tra l’altro, chiedere l’assistenza di esperti dell’EUAA. Anche l’ACNUR è coinvolto dagli Stati UE interessati.

Art. 18 Sostegno finanziario

Gli Stati UE che procedono alla ricollocazione come misura di solidarietà possono beneficiare del sostegno finanziario dell’UE (par. 1). A uno Stato UE che si trova ad affrontare una situazione di crisi può essere accordato un sostegno finanziario di emergenza (par. 2).

Art. 19 Modifica del regolamento (UE) 2021/1147

L’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1147 è modificato dal presente regolamento. La nuova lettera b bis indica anche la situazione di crisi.

Art. 20 Entrata in vigore

Questo regolamento UE entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a tutti gli Stati UE e Dublino dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo alla sua entrata in vigore.