Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
2.5 Linee essenziali dell’atto normativo di attuazione
2.5.1 La nuova normativa proposta
Il punto 2 del presente avamprogetto riguarda il recepimento di due sviluppi dell’acquis di Dublino. Per garantire l’attuazione di questi sviluppi di Dublino in Svizzera, è necessario apportare modifiche a leggi federali e, successivamente, anche a livello di ordinanze. La maggior parte delle disposizioni del regolamento AMMR rilevanti ai fini Dublino non richiede modifiche legislative, in quanto direttamente applicabile e conforme al diritto vigente. Alcune disposizioni del regolamento AMMR devono tuttavia essere concretizzate nel diritto nazionale. Altre, invece, producono effetto solamente a livello esecutivo. Il regolamento di crisi non richiede alcuna trasposizione nel diritto. Le disposizioni sono direttamente applicabili.
La necessità concreta di adeguamenti nelle singole leggi è riassunta qui di seguito (cfr. punto 2.6 per il commento ai singoli articoli).
Nella legge federale del 16 dicembre 200544 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (punto 2.6.1), le modifiche più importanti riguardano la limitazione dei motivi di ricorso e l’adeguamento dei termini nella procedura di ricorso (art. 64a AP-LStrI), la riduzione dei termini per la carcerazione preliminare e la carcerazione in vista di rinvio coatto (art. 76a AP-LStrI), lo scambio di dati medici prima di un trasferimento Dublino (art. 111abisAP-LStrI) nonché l’adeguamento di una disposizione in materia di protezione dei dati (art. 111a AP-LStrI).
La legge del 26 giugno 199845 sull’asilo (LAsi) (punto 2.6.2) elenca gli altri obblighi nella procedura Dublino (art. 8b AP-LAsi) e introduce il risultato del nuovo controllo di sicurezza sulle persone che hanno presentato una domanda d’asilo (art. 20 AP-LAsi). Inoltre sono state integrate le disposizioni concernenti la procedura Dublino e la procedura di ricorso per i casi Dublino (art. 26b, 37, 106, 107a e 109 cpv. 3bisAP-LAsi). Infine sono state introdotte nuove disposizioni che consentono alla Svizzera di sostenere gli Stati Schengen/Dublino mediante diverse misure di solidarietà in caso di aumento della pressione migratoria. Di conseguenza occorre creare la base legale per un nuovo credito quadro «Solidarietà Schengen/Dublino» (art. 113a e 114 AP-LAsi). Inoltre, nella LAsi e nella LStrI viene introdotta la base legale per la registrazione audio delle audizioni Dublino (cfr. art. 26 cpv. 3bise 3terAP-LAsi, art. 64a cpv. 1bis AP-LStrI). Si propone inoltre di modificare una disposizione relativa alla protezione dei dati (art. 102b AP-LAsi; si veda in merito l’art. 111a AP-LStrI).
Per motivi di trasparenza, nella LStrI e nella LAsi deve essere precisata la disposizione relativa allo scambio di dati con le autorità competenti dei rispettivi Stati Dublino. La nuova norma stabilisce in particolare che lo scambio di dati medici può avvenire esclusivamente tra operatori sanitari o specialisti vincolati dal segreto professionale o d’ufficio e solamente previo consenso della persona interessata o del suo rappresentante (cfr. art. 102b AP-LAsi e art. 111abisAP-LStrI).
44 RS 142.20
45 RS 142.31