Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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(lett. b), ma la procedura rimane in vigore fintantoché il regolamento di esecuzione (CE) n. 1560/2003 del regolamento Dublino prevede tale procedura;

– riduzione da sei a cinque settimane per la carcerazione Dublino in vista di rinvio coatto (lett. c).

Ai sensi dell’articolo 44 paragrafo 3 del regolamento AMMR, il trattenimento ha durata quanto più breve possibile e non supera il tempo ragionevolmente necessario per espletare con la dovuta diligenza gli adempimenti amministrativi richiesti fino all’avvenuto trasferimento a norma dello stesso regolamento. In altre parole, se la preparazione della decisione Dublino di cui al capoverso 1 lettera a è più rapida, la durata della carcerazione si riduce di conseguenza.

Lett. a

Come il regolamento Dublino III, anche il regolamento AMMR non tiene conto del fatto che, una volta ricevuta la risposta dello Stato Dublino interpellato, la decisione di non entrata nel merito e di allontanamento deve ancora essere redatta e notificata dallo Stato richiedente (cfr. art. 28 par. 3 regolamento Dublino III e art. 44 par. 3 regolamento AMMR). La lettera a intende colmare questa lacuna.

Durante la preparazione della decisione sulla competenza per la domanda d’asilo, la durata della carcerazione può ora essere al massimo di quattro settimane. Essa si compone come segue:

– al massimo due settimane per la presentazione della domanda di presa in carico (cfr. art. 45 par. 1 regolamento AMMR) qualora la persona sia stata posta in carcerazione Dublino al momento della registrazione della domanda d’asilo, o al massimo una settimana qualora la persona sia stata posta in carcerazione Dublino dopo la registrazione della domanda d’asilo; oppure due settimane dal ricevimento del riscontro positivo dell’Eurodac se la persona non ha presentato una nuova domanda d’asilo e risiede illegalmente in uno Stato Dublino, ma un altro Stato Dublino è competente per il trattamento di una precedente domanda d’asilo ai sensi del regolamento AMMR (cfr. art. 45 par. 1 regolamento AMMR);

– una settimana prevista dall’articolo 45 paragrafo 2 del regolamento AMMR per la risposta dello Stato Dublino richiesto;

– una settimana in cui la Svizzera deve valutare la risposta ricevuta e avviare le ulteriori fasi procedurali (redazione e notifica della decisione di non entrata nel merito con decisione di allontanamento; pronuncia della carcerazione in vista di rinvio coatto). Questo termine, che manca nel regolamento Dublino III e anche nel regolamento AMMR, è necessario per poter svolgere correttamente la procedura, in quanto tale proroga della carcerazione deve rimanere possibile ai fini delle procedure amministrative.

Lett. b

Per la procedura di appianamento delle divergenze (procedura di riesame) con un altro Stato Dublino riguardo alla competenza, va prevista la possibilità di una proroga della carcerazione preliminare. Né il regolamento Dublino III, né il regolamento AMMR prevedono una disposizione in tal senso, sebbene la procedura di riesame costituisca