Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
esaustivo delle informazioni da trasmettere allo Stato Dublino competente attraverso il canale elettronico di trasmissione di dati «DubliNet» (cfr. art. 18 regolamento
n. 1560/2003) prima del trasferimento. Il presente capoverso 3 disciplina il canale di comunicazione per lo scambio di queste informazioni. Per motivi di trasparenza, nella LStrI occorre precisare che la comunicazione in generale (compresa quella riguardante i trasferimenti) tra le autorità competenti degli Stati Dublino avviene attraverso la rete di comunicazione elettronica dell’UE. La terminologia «DubliNet» non va menzionata esplicitamente nella legge, poiché in futuro l’UE potrebbe modificare la denominazione del canale. La stessa modifica è ripresa anche nella LAsi (art. 102b AP-LAsi).
Art. 111abisScambio di dati medici prima di un trasferimento nello Stato
Dublino competente
Questa norma fa riferimento all’articolo 50 del regolamento AMMR, che disciplina la comunicazione dei dati ai fini dell’assistenza sanitaria della persona da trasferire. Questa comunicazione riguarda in particolare le informazioni su esigenze particolari delle persone interessate. Per motivi di trasparenza è previsto che lo scambio di informazioni di dati medici avvenga esclusivamente tra operatori sanitari o specialisti vincolati dal segreto professionale o d’ufficio e solamente previo consenso della persona interessata o del suo rappresentante (cpv. 1).
Questo scambio di informazioni avviene tramite la rete di comunicazione elettronica dell’UE «DubliNet» secondo l’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003, che è anche la rete di comunicazione tramite la quale tali dati sono comunicati già oggi. Anche in questo caso la terminologia «DubliNet» non va menzionata esplicitamente nella legge, poiché in futuro l’UE potrebbe modificare la denominazione del canale.
Non occorre il consenso della persona interessata o del suo rappresentante se la trasmissione dei dati medici mira a proteggere la salute e la sicurezza pubbliche o è necessaria per tutelare interessi vitali dell’interessato o di terzi (cpv. 2). Tuttavia, l’assenza del consenso non deve essere di impedimento a un trasferimento Dublino (cpv. 3).
Il Consiglio federale disciplina a livello di ordinanza i dettagli dello scambio di informazioni, la durata della conservazione dei dati e la cancellazione degli stessi (cpv. 4).
Allegato
L’allegato 1 numero 2 è stato completato: l’elenco degli accordi comprende ora anche il protocollo Eurodac (lett. e).