Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
2.6 Commento ai singoli articoli dell’atto normativo di attuazione
2.6.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
Art. 64a cpv. 1–2bise 3ter
Cpv. 1
Viene adeguato il rimando al nuovo regolamento AMMR. Inoltre si rimanda all’articolo 37 capoversi 1 e 3 LAsi, che prevede termini massimi di tre o cinque giorni lavorativi per la notifica della decisione Dublino: i termini ivi contenuti si applicano per analogia. Si adempiono così i requisiti posti dall’articolo 42 paragrafo 1 del regolamento AMMR che prevede termini massimi di due settimane. Con questo rimando s’intende chiarire che tali termini si applicano anche ai casi Dublino ai sensi della LStrI, ossia ai trasferimenti senza domanda d’asilo.
Cpv. 1bis
Se uno straniero soggiorna in uno Stato Dublino senza avervi presentato una domanda d’asilo, può essere svolta una procedura di ripresa in carico se tale persona ha già presentato una domanda d’asilo o ha già attraversato una procedura d’asilo in un altro Stato Dublino. Nell’ambito di tale procedura di ripesa in carico si applicano le corrispondenti disposizioni della LAsi. Pertanto, per questi casi il capoverso 1bisLStrI rimanda ora alle disposizioni rilevanti della LAsi (art. 26 cpv. 2–5 e 26b LAsi).
Cpv. 2
Il capoverso 2 è completato da un periodo supplementare che in caso di ricorso contro la decisione di trasferimento rimanda alla limitazione dei motivi di ricorso di cui all’articolo 43 paragrafo 1 regolamento AMMR. Questo rimando è stato inserito anche nella LAsi (si veda in merito il nuovo art. 107a cpv. 4 AP-LAsi). Ai sensi dell’articolo 43 paragrafo 2 del regolamento AMMR il termine di ricorso è di una settimana, tenendo conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni festivi secondo l’articolo 75 lettera d del medesimo regolamento. Di conseguenza, con un termine di ricorso di cinque giorni lavorativi si tiene conto del termine previsto dal regolamento AMMR.
Cpv. 2bis
Il regolamento AMMR prevede che in caso di ricorso contro la decisione di trasferimento l’autorità di ricorso decida nel merito del ricorso entro un mese dalla decisione di concessione dell’effetto sospensivo (art. 43 par. 3 quarto comma). Va tuttavia mantenuto l’attuale termine massimo di cinque giorni lavorativi per tale decisione. Ciò contribuisce a garantire un’attuazione rapida ed efficace della procedura Dublino. La stessa norma è stata introdotta anche nell’articolo 107 LAsi (si veda in merito il punto 2.6.2).