Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
Inoltre, ora sono integrati nella LAsi i termini «Stato Schengen» e «Stato Dublino» e gli allegati in cui figurano gli accordi di associazione Dublino, sono integrati con il protocollo Eurodac sia nella LStrI che nella LAsi (allegato 1 n. 2 LStrI e allegato 1 LAsi).
Inoltre, ove necessario, vengono aggiornati i rimandi al nuovo regolamento AMMR.
2.5.2 Attuazione: compatibilità della partecipazione volontaria al meccanismo di solidarietà con l’articolo 121a Cost.
In quanto Stato associato all’acquis di Dublino, per la Svizzera il meccanismo di solidarietà non è vincolante. La Svizzera ha tuttavia la possibilità di partecipare volontariamente ad hoc a misure di solidarietà e di creare a tal fine una base legale (si veda in merito il punto 2.6.2). L’articolo 121a capoverso 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 199946 (Cost.) prescrive al legislatore di gestire l’immigrazione limitando a tetti massimi annuali e contingenti annuali il numero di permessi di dimora per stranieri. Ciò vale per tutti i soggiorni di lunga durata, a prescindere dal motivo dell’ammissione.
Ai sensi dell’articolo 121a Cost., le istruzioni impartite al legislatore per la gestione dell’immigrazione non riguardano la legislazione relativa a tutti gli stranieri, ma unicamente quella relativa agli stranieri che migrano in Svizzera.
Nella fattispecie, le misure di solidarietà riguardano in particolare una categoria di stranieri che non rientra nell’ambito di applicazione personale della disposizione costituzionale. In effetti, finché la loro domanda d’asilo è pendente, i richiedenti l’asilo non soggiornano in Svizzera in modo duraturo, poiché sono autorizzati a rimanere in Svizzera solamente per il tempo necessario all’esame della loro domanda. È stato quindi ammesso che questa categoria di persone non migra in Svizzera ai sensi dell’articolo 121a capoverso 1 Cost. Diversa è la situazione dei rifugiati riconosciuti e degli apolidi. Tuttavia, sono soggetti a contingente l’entrata e il soggiorno in Svizzera di tutte le categorie di persone interessate. L’attuazione di tali misure di solidarietà presuppone infatti che il Consiglio federale fissi, per tutte queste categorie di persone, il numero massimo di persone ammesse in tale ambito e che il DFGP decida, in caso di eventi imprevisti, di accogliere un piccolo gruppo di persone. Il DFGP stabilisce poi il numero di persone da accogliere. L’entrata e il soggiorno in Svizzera degli stranieri nel quadro di queste misure di solidarietà sono pertanto soggetti a limiti quantitativi che la Svizzera può fissare autonomamente. Il progetto è pertanto compatibile con l’articolo 121a Cost.
46 RS 101