Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
una parte importante della procedura Dublino. Essa continua quindi a essere disciplinata solamente nel regolamento (CE) n. 1560/2023; poiché tale procedura dura al massimo cinque settimane, anche la durata massima della carcerazione è di cinque settimane. Tale disposizione è quindi in linea di principio mantenuta.
Tuttavia, poiché la lettera b non rinvia più al regolamento di esecuzione del regolamento Dublino, occorre menzionare esplicitamente la procedura per la nuova valutazione della domanda di presa in carico (procedura di riesame o procedura di appianamento delle divergenze).
Qualora in futuro la Commissione europea modifichi l’attuale regolamento di esecuzione Dublino nel quadro di un atto di esecuzione, il rimando a livello di legge non dovrebbe più essere modificato. Se in futuro la procedura di riesame dovesse essere completamente abolita, la lettera b non troverebbe applicazione e secondo la lettera a la carcerazione preliminare Dublino dovrebbe essere di conseguenza più breve.
Lett. c
Secondo l’articolo 45 paragrafo 3 del regolamento AMMR, in linea di principio il trasferimento deve avvenire il prima possibile. Questa disposizione disciplina la durata massima della carcerazione in vista di trasferimento nella procedura Dublino dopo la pronuncia di una decisione Dublino di non entrata nel merito. È ora di cinque settimane al massimo (finora sei) dal provvedimento di trattenimento (art. 45 par. 3 regolamento AMMR). La durata di un’eventuale procedura di ricorso per la quale è stato concesso l’effetto sospensivo non viene conteggiata nel calcolo di tale termine. È altresì possibile interrompere la carcerazione e riordinarla in un secondo momento, senza tuttavia superare la durata complessiva di cinque settimane.
Come già indicato nel messaggio concernente il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento Dublino III, un’interpretazione letterale di questa disposizione, ora sancita nell’articolo 45 paragrafo 3 del regolamento AMMR, ossia che il termine decorre sempre dalla data ivi indicata, porterebbe a risultati aberranti. Significherebbe, infatti, che l’incarcerazione non sarebbe più possibile se, per esempio, il rischio di fuga emergesse più di cinque settimane dopo che lo Stato Dublino interessato ha riconosciuto la propria competenza o se non fosse più concesso l’effetto sospensivo al ricorso. Questa lacuna deve essere colmata, prevedendo un più ampio margine di discrezionalità nella determinazione della durata della carcerazione. Il trattenimento deve poter essere ordinato anche oltre le cinque settimane previste per le fasi procedurali di cui all’articolo 45 paragrafo 3 del regolamento AMMR (risposta dello Stato Dublino competente o, in caso di ricorso, data a partire dalla quale è possibile il trasferimento). In questo modo vi è la possibilità di ordinare un’incarcerazione se, per esempio, la persona è rimasta nella clandestinità per un lungo periodo. La durata della carcerazione può essere conseguentemente ridotta in base alle disposizioni già adottate per il trasferimento.
Art. 81 cpv. 4 lett. b
L’articolo 81 LStrI disciplina le condizioni di carcerazione ed elenca al capoverso 4 lettera b le relative disposizioni in caso di trasferimenti Dublino. L’attuale riferimento al regolamento Dublino III viene adeguato; ora si rimanda all’articolo 44 paragrafo 4 del regolamento AMMR.