Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
2.6.2 Legge sull’asilo (LAsi)
Art. 8b Altri obblighi nella procedura Dublino
L’articolo 17 del regolamento AMMR disciplina gli obblighi del richiedente nel quadro di una procedura Dublino. L’articolo 18 paragrafo 1 del regolamento AMMR disciplina le conseguenze sul sostegno finanziario e le conseguenze per la persona interessata dal momento in cui le è stata notificata la decisione fino al trasferimento allo Stato Dublino competente se non adempie gli obblighi previsti dall’articolo 17 del regolamento AMMR.
Già oggi dopo il passaggio in giudicato della decisione di non entrata nel merito le persone ricevono esclusivamente un soccorso d’emergenza (art. 82 cpv. 1 LAsi). L’articolo 19 del regolamento AMMR stabilisce che le autorità competenti informano la persona interessata, in particolare in merito agli obblighi di cui all’articolo 17 e le conseguenze in caso di inosservanza di cui all’articolo 18 dello stesso regolamento.
Il nuovo articolo 8b LAsi rimanda ai corrispondenti obblighi di cui all’articolo 17 del regolamento AMMR. Come finora, la persona interessata va informata dei suoi obblighi di collaborare nel quadro della procedura d’asilo, ma ora anche dei nuovi obblighi e delle conseguenze della loro inosservanza previsti dal regolamento AMMR. La persona interessata è tenuta a osservare questi obblighi, oltre agli obblighi di collaborare di cui all’articolo 8 LAsi.
Art. 20 Risultato del controllo di sicurezza nella procedura Dublino
L’articolo 16 paragrafo 4 del regolamento AMMR stabilisce che prima della procedura Dublino si proceda a un controllo di sicurezza del richiedente l’asilo, a meno che non sia già stata effettuata una procedura di accertamento (art. 15 regolamento sugli accertamenti). Se dal controllo di sicurezza emerge che la persona in questione costituisce una minaccia per la sicurezza pubblica, l’esame della sua domanda d’asilo compete allo Stato Dublino che ha svolto il controllo di sicurezza. In questi casi non si effettua nessuna procedura Dublino. Poiché questi casi sono di competenza della Svizzera, si applicano le nuove norme della LAsi (art. 21a e 26 AP-LAsi). Poiché tali disposizioni sono contenute nel decreto federale concernente il regolamento sugli accertamenti che rientra nel Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (punto 5), il presente avamprogetto deve essere coordinato con il decreto federale summenzionato.
Art. 22 cpv. 1terperiodo introduttivo
L’attuale articolo 22 LAsi disciplina la procedura d’asilo all’aeroporto. Il capoverso 1terstabilisce in quali casi l’entrata è autorizzata dalla SEM ai fini dell’espletamento della procedura Dublino. Il capoverso vigente fa riferimento al regolamento Dublino III; ora si rimanda al regolamento AMMR.