Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Cpv. 3ter

Il regolamento AMMR stabilisce che il ricorrente può chiedere assistenza linguistica, ove necessario (art. 43 par. 4). Nell’ambito della procedura Dublino nel settore dell’asilo, la persona interessata è assistita nella procedura di ricorso da un rappresentante legale. Quest’ultimo ha tra l’altro il compito di redigere l’atto di ricorso (cfr. art. 102h cpv. 3 e art. 102k cpv. 1 lett. d LAsi). In tal modo la LAsi garantisce alla persona interessata il necessario sostegno linguistico al momento della presentazione di un ricorso. Nella LStrI manca tuttavia una norma di questo tipo. Poiché queste persone si trovano nel Cantone, quest’ultimo è responsabile della messa a disposizione degli interpreti nell’ambito di una procedura di ricorso. Di conseguenza si stabilisce che, se necessario, il Cantone si avvale di un interprete.

Il gratuito patrocinio è già garantito, a determinate condizioni, dalla Costituzione federale e dalla legge federale del 20 dicembre 196847 sulla procedura amministrativa (PA) (art. 65) e corrisponde alla disposizione del regolamento AMMR (art. 43 par. 5).

Art. 76a cpv. 1 lett. a e c e cpv. 3

Nel quadro del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento Dublino III, nella LStrI è stata inserita una nuova disposizione sulla carcerazione Dublino (art. 76a LStrI), che deve essere adeguata alle nuove disposizioni del regolamento AMMR (si veda in merito il punto 2.3.3).

Cpv. 1 lett. a e c

Il presente capoverso disciplina le condizioni per l’incarcerazione nell’ambito della procedura Dublino (cfr. art. 44 par. 2 e art. 2 par. 18 regolamento AMMR). Oltre al rischio di fuga, il regolamento AMMR introduce, come ulteriore motivo di detenzione, la minaccia per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico. La lettera a del capoverso 1 viene integrata di conseguenza. I motivi di carcerazione devono essere determinati in base a una valutazione caso per caso e possono essere applicati solo nella misura in cui la detenzione sia proporzionata e non sia possibile applicare efficacemente altre misure alternative meno coercitive. Tali condizioni sono elencate di conseguenza alla lettera c.

Cpv. 3

Il regolamento AMMR riduce i termini di trattamento per la procedura Dublino quando una persona si trova in carcerazione Dublino preliminare o in vista di rinvio coatto (art. 45 regolamento AMMR, si veda il punto 2.3.3). I termini di cui al capoverso 3 devono essere modificati di conseguenza:

– al massimo quattro settimane per la carcerazione Dublino preliminare (lett. a);

– la durata della carcerazione non viene adeguata durante la procedura di appianamento delle divergenze in quanto, nonostante la revisione del regolamento Dublino III, tale disposizione non è confluita nel regolamento AMMR

47 RS 172.021