Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
Art. 26 cpv. 3bis–3quatere 4
Cpv. 3bis
Nell’ambito della fase preparatoria della procedura d’asilo, tutti gli accertamenti preliminari necessari allo svolgimento di una procedura d’asilo devono essere effettuati subito dopo l’ingresso in un centro della Confederazione (CFA) (art. 26 LAsi). Nella fase preparatoria viene inoltre chiarita la competenza per lo svolgimento della procedura d’asilo nel quadro di un colloquio Dublino.
In virtù del nuovo articolo 22 paragrafo 7 del regolamento AMMR, oltre a redigere un sunto scritto (rapporto o modulo standard) ora si effettua anche una registrazione audio della procedura per la determinazione della competenza nel quadro della prima interrogazione. La persona interessata deve esserne informata preventivamente. In caso di dubbi sulla correttezza delle affermazioni rese durante il colloquio personale, fa fede la registrazione audio. La persona o il suo rappresentante legale ha accesso a una sintesi scritta prima che sia pronunciata la decisione Dublino e può esprimersi verbalmente o per iscritto su traduzioni errate, malintesi o altri errori materiali.
Questi principi vengono disciplinati nel nuovo capoverso 3bis. Il colloquio per la determinazione della competenza nel quadro della prima interrogazione è oggetto di una sintesi scritta e di una registrazione audio. La persona interessata deve essere informata prima che il colloquio venga registrato. Il rifiuto della registrazione costituisce una violazione dell’obbligo di collaborare di cui all’articolo 8 LAsi, in quanto si tratta di una fase procedurale nell’ambito della procedura Dublino.
Nell’ambito di una richiesta di consultazione degli atti, la persona interessata o il suo rappresentane legale può chiedere di ascoltare la registrazione audio, giacché potrebbe servire come mezzo di prova (art. 6 LAsi in combinato disposto con l’art. 26 cpv. 1 lett. b PA). Deve essere possibile ascoltare la registrazione nella sua interezza e in originale ed esprimersi in merito senza limitazioni. La registrazione non può essere consegnata. Può essere ascoltata solamente nei locali dell’autorità competente e non possono essere consegnate delle copie. Nell’ambito della consultazione degli atti in loco occorre garantire, tra l’altro, che non vengano effettuate ricerche a toni illecite su Internet al fine di identificare chi sta parlando. Le registrazioni sono messe a disposizione del TAF, poiché in caso di dubbio sulle informazioni fornite durante il colloquio personale a essere determinante è la registrazione sonora e non il sunto scritto. Le ulteriori modalità saranno disciplinate dal Consiglio federale a livello di ordinanza.
Cpv. 3ter
Il Consiglio federale può stabilire in quali casi è possibile esimersi dalla registrazione audio (p. es. guasto tecnico o mancanza della necessaria infrastruttura).