Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 80 pagine

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4.6.2. Ricongiungimento familiare

Per quanto riguarda il ricongiungimento familiare, Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile,

FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, Solidaritätsnetz Bern,

Solinetz Luzern e sosf ritengono che, in seguito all’introduzione dello statuto giuridico della protezione sussidiaria e al processo di equiparazione dello statuto S e dello statuto F già avviato dal Consiglio federale, occorrerà definire una soluzione adeguata che garantisca il rispetto del diritto alla vita familiare e l’interesse superiore dei minori. Le disposizioni sul ricongiungimento familiare devono essere uniformate a quelle previste dall’articolo 51 LAsi, o quanto meno a quelle dell’articolo 71 LAsi, e attuate in conformità con la giurisprudenza della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in materia (CEDU).

4.6.3. Recepimento della direttiva sull’accoglienza, della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo e del regolamento sul reinsediamento

I Verdi, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, Pikett

Asyl, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf propongono che la Svizzera recepisca nel diritto nazionale determinate disposizioni della direttiva sull’accoglienza (art. 17–20, art. 22, art. 24–28) e della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo (art. 4 e 5) e che aderisca al regolamento sul reinsediamento. Inoltre, sostengono che la Svizzera debba riavviare il programma nazionale di reinsediamento per consentire alle persone bisognose di protezione di accedere a canali di fuga sicuri. Allo stesso tempo, chiedono che sia agevolata la concessione di visti umanitari e che siano facilitati i ricongiungimenti familiari.

Anche CSP suggerisce di armonizzare il diritto svizzero agli standard della direttiva sull’accoglienza e del regolamento sul reinsediamento. CRS si unisce alle voci che propugnano la trasposizione di determinati elementi del regolamento sul reinsediamento (estensione della cerchia dei beneficiari e degli aventi diritto, introduzione di un diritto al ricongiungimento familiare per i RMNA, disciplinamento dell’interesse superiore del minore, definizione della durata massima della procedura e del livello di prova necessario per il ricongiungimento familiare). Anche ACNUR accoglierebbe con favore la decisione della Svizzera di recepire volontariamente il regolamento sul reinsediamento. Con la sua partecipazione, la Svizzera potrebbe infatti apportare un contributo attraverso la propria esperienza e trarre vantaggio dallo scambio e dal coordinamento con altri Stati. Questo potrebbe contribuire a ridurre i costi della procedura di accoglienza. Ne consegue che sarebbe opportuno inserire nell’atto di attuazione almeno una norma di delega che consenta al Consiglio federale di partecipare a questo programma dell’UE, in analogia a quanto avviene con il meccanismo di solidarietà.

4.6.4. Stralcio dell’articolo 89b LAsi (trasferimento dei costi dalla Confederazione ai Cantoni)

I Verdi, PS, ACES, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite suggeriscono

di stralciare l’articolo 89b LAsi al fine di impedire pratiche di trasferimento inadeguate e di concedere ai Cantoni un più ampio margine di manovra per l’attuazione di pratiche umane.