Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 80 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 38Fedlex · Rapporto sui risultati
Pareri contrari all’estensione dei motivi di detenzione Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf si oppongono al principio
della carcerazione prevista nel quadro della procedura di allontanamento e, in particolare, del sistema Dublino.
AsyLex non condivide la proposta di estendere i motivi di detenzione perché la ritiene sproporzionata. L’introduzione dei «motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico» non può giustificare un ordine di carcerazione amministrativa. Il concetto di «rischio di fuga» è utilizzato senza un chiaro riferimento ad azioni di rilevanza penale e costituisce un’estensione che si presta a interpretazioni in senso lato, senza che sia necessario che si configuri alcun reato.
AsyLex, FIZ, OSAR e Plateforme Traite ritengono che i nuovi motivi di detenzione debbano rappresentare un’ultima ratio. La Svizzera deve interpretare il regolamento AMMR in modo che sia ancora necessario un rischio notevole di fuga per poter ordinare la carcerazione. Una simile formulazione, in quanto vaga, concede invece alle autorità cantonali un margine di discrezionalità notevolmente maggiore, che condurrà a pratiche cantonali molto diverse.
ACNUR teme che la «minaccia per la sicurezza e l’ordine pubblici» possa costituire un motivo di detenzione molto vago e che occorra accertarsi che la sua interpretazione e applicazione pratica siano ben definite. L’ideale sarebbe introdurre un disciplinamento dettagliato all’articolo 76a AP-LStrI, esattamente come avviene con il rischio di fuga di cui all’articolo 76a capoverso 2 LStrI.
Maggiori oneri per i Cantoni
AG ritiene che, con i nuovi motivi di detenzione, si andrà incontro a un maggior numero di carcerazioni amministrative in base al diritto sugli stranieri. Ne conseguirebbe un onere nettamente maggiore per le autorità cantonali competenti in materia di migrazione, un onere che richiederebbe più personale. AG aggiunge che non è possibile effettuare una stima dei posti di detenzione supplementari che sarebbero necessari, perché al momento non è possibile definire gli ordini di grandezza. Anche NW fa presente il maggiore onere suscettibile di prodursi.
SG segnala di non disporre, al momento né nel prossimo futuro, di un numero sufficiente di posti di detenzione. Si temono di conseguenza difficoltà a livello di alloggi e di esecuzione degli allontanamenti.
Principio di proporzionalità nella carcerazione Dublino
Il regolamento AMMR stabilisce espressamente che la durata del trattenimento non deve superare il tempo necessario per espletare con la dovuta diligenza gli adempimenti amministrativi (art. 44 par. 3 regolamento AMMR). Tuttavia, l’articolo 76a AP-LStrI non riprende questa disposizione. Pur riconoscendo che una simile limitazione temporale, benché non indicata esplicitamente, risulti già dal principio di proporzionalità, ACNUR sarebbe favorevole a una menzione esplicita in tal senso nell’articolo 76a AP-LStrI.
Riduzione della durata della carcerazione preliminare Dublino
AG critica la modifica introdotta perché ritiene che la riduzione della durata della carcerazione amministrativa determini un’abbreviazione dei termini di trattamento della procedura Dublino, in alcuni casi già troppo brevi. Anche OW considera problematica la riduzione, in particolare, della durata della carcerazione preliminare Dublino.
CCPCS è dello stesso avviso. L’imposta riduzione di questi termini, già decisamente brevi, richiederà un più stretto coordinamento al fine di evitare che, una volta trascorso il tempo