Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 80 pagine

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dell’11 agosto 199915 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1), che all’articolo 7 fa già riferimento alla situazione particolare dei minori nella procedura d’asilo. Ulteriori specificazioni potranno essere inserite, per esempio, nel manuale o nel piano d’esercizio della SEM.

Accesso alla rappresentanza legale

AICH chiede che i RMNA abbiano pieno accesso alle possibilità di ricorso. I profughi devono avere la possibilità di impugnare le decisioni e di fare valere i propri diritti. Per farlo, devono poter accedere a un’assistenza legale adatta ai minori sin dall’avvio della procedura.

5.1.2. Carcerazione Dublino

Nuovo motivo di trattenimento: «pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico»

AG, BL, BS e OW sono favorevoli all’introduzione di un nuovo motivo di trattenimento legato a «motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico» per la carcerazione amministrativa (art. 44 regolamento AMMR). AG ritiene che questo elemento di novità offra alle autorità competenti in materia di migrazione un più ampio margine di manovra, nel quadro della procedura Dublino, al fine di garantire una carcerazione amministrativa breve secondo il diritto sugli stranieri e, di conseguenza, il trasferimento. BS ravvede la possibilità che la minore durata della carcerazione Dublino che ne deriverebbe attenui la pressione che incombe sulle autorità in termini di tempo.

AG, AR, BL, BS, GL, GR, NW, SH, SO, TG, TI, UR e ZH nonché ASM, CCPCS e CDDGP

invitano a propendere per un’interpretazione molto ampia, e secondo BS anche più immediata, del nuovo motivo di carcerazione (art. 76a AP-LStrI), integrandolo nel diritto nazionale in modo tale che possa essere applicato anche a persone che creano grossi problemi a causa della microcriminalità ricorrente. BS ritiene che avere maggiori opportunità di carcerazione nel quadro della procedura Dublino sia molto importante nell’ottica di raggiungere tassi di esecuzione più elevati. Asserisce altresì che, com’è logico che sia, gli ordini di carcerazione dovranno sempre rispettare i principi dello Stato di diritto e di proporzionalità.

AsyLex ritiene che il nuovo motivo di trattenimento non giustifichi un ordine di carcerazione amministrativa. Anche secondo ODAGE questo motivo di carcerazione è problematico: un trattenimento del genere deve essere di competenza penale. Di conseguenza, ODAGE ritiene che la Svizzera non dovrebbe applicare questo motivo di carcerazione nel contesto della migrazione.

Motivo di trattenimento «rischio di fuga»

AG, BS, CCPCS e CDDGP accolgono con favore il fatto che non sia più necessario un «rischio notevole di fuga», ma che, in assenza di misure più lievi, sia sufficiente un semplice «rischio di fuga».

AG, AR, BL, BS, GL, GR, NW, SH, SO, TG, TI e UR nonché ASM invitano, inoltre, a trasporre questa misura nella legislazione nazionale in modo da concedere alle autorità competenti un più ampio margine di discrezionalità. Ritengono infatti che solo in questo modo i Cantoni possano adempiere i propri compiti esecutivi in modo tempestivo ed efficiente. ZH suggerisce pertanto di modificare di conseguenza l’articolo 76a capoverso 1 AP-LStrI affinché non siano più necessari «indizi concreti» del rischio di passaggio alla clandestinità e sia sufficiente la presenza di «indizi».

15 RS 142.311