Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 80 pagine

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tale proposito, Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, SCCFA, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf

segnalano la sentenza della CGUE nella causa Jawo. La malattia non deve mai essere considerata un’azione intenzionale della persona interessata. Di conseguenza, PEV,

Conferenza dei vescovi svizzeri, J+P e Parlamento dei rifugiati chiedono che sia stilato un

elenco di criteri trasparenti volto a garantire che, in questi casi, i termini siano prolungati in modo contenuto e coerente.

Estensione della definizione di «fuga» AsyLex, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e SCCFA ritengono che un’estensione del

concetto di fuga che va ben oltre le circostanze specifiche sia suscettibile di creare un pregiudizio. AsyLex ritiene che sia in contrasto con la giurisprudenza della CGUE e porta l’esempio della causa Jawo (C-163/17). Di conseguenza, chiede che questo disciplinamento sia applicato in senso restrittivo al fine di soddisfare la richiesta di un’accelerazione della procedura garantendo una valutazione corretta caso per caso. PEV, ACES e OSAR ritengono che la segnalazione del rischio di fuga non debba essere troppo frettolosa, dal momento che non può essere annullata e che potrebbe comportare conseguenze gravose. È indispensabile stabilire criteri che consentano di definire il rischio di fuga.

Margine di interpretazione dell’espressione «rendersi inidoneo» PEV, PS, AsyLex, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite ritengono che,

nel contesto dell’opposizione al trasferimento, l’espressione «rendersi inidoneo» offra intenzionalmente un margine di interpretazione eccessivamente ampio.

Informazioni sulle conseguenze del prolungamento dei termini PEV, PS, ACES, AsyLex, OSAR e Parlamento dei rifugiati ritengono sia necessario

informare i richiedenti l’asilo, in modo completo e in una lingua che comprendono, sulle conseguenze di un prolungamento dei termini. Per garantire che le persone interessate conoscano i propri diritti e doveri e possano esercitarli, bisogna assicurarsi che le informazioni siano fornite in maniera dettagliata e in una lingua conosciuta. PS, ACES, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite invitano a comunicare al richiedente l’asilo, in caso di decisione di non entrata nel merito, le motivazioni alla base di un prolungamento dei termini in una lingua che possa comprendere.

5.1.4. Scambio di dati medici prima di un trasferimento nello Stato Dublino competente (art. 111abis AP-LStrI)

LU rileva che le condizioni di salute della persona interessata rientrano nelle competenze delle autorità responsabili dell’esecuzione; di conseguenza, sono loro a dover trasmettere i dati medici. In assenza di informazioni, le autorità non possono adempiere a questo compito.

5.1.5. Risultato del controllo di sicurezza nella procedura Dublino (art. 20 AP-LAsi)

SG osserva che l’avamprogetto non menziona le «stazioni di frontiera». Il richiedente l’asilo dovrebbe essere escluso dalla procedura Dublino anche nel caso in cui, già dal controllo di sicurezza alla stazione di frontiera, dovesse emergere che rappresenta una minaccia per la sicurezza e l’ordine pubblici.