Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 80 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 40Fedlex · Rapporto sui risultati

LU osserva che il sistema attuale presuppone che venga effettuato un primo tentativo senza scorta, seguito da un secondo tentativo sotto scorta della polizia su volo di linea e da un terzo e ultimo allontanamento mediante volo speciale. In determinati fasi, per determinate persone e con determinati Paesi, la riduzione della durata della carcerazione porterebbe i Cantoni competenti per l’esecuzione dell’allontanamento a dover necessariamente optare per il volo di linea sotto scorta o addirittura per il volo speciale. LU sostiene che una simile situazione vada evitata, sia per ragioni di risorse sia per l’onere che ricadrebbe sugli attori coinvolti.

Anche BS, GL, GR, NW, SH, SO, TG, TI, UR, VS e ZH nonché ASM segnalano che questa riduzione della durata della carcerazione Dublino in vista di rinvio coatto esporrebbe tutte le autorità coinvolte a una notevole pressione in termini di tempo, in particolare nel caso in cui la persona interessata non collabori e sia necessario passare per tutti i livelli d’esecuzione, fino al volo speciale. VS sottolinea inoltre che i Cantoni dispongono di risorse finanziarie limitate. Secondo SO potrebbe conseguirne un aumento della presa in carico di casi Dublino nella procedura d’asilo nazionale.

ASM chiede che a livello di ordinanza sia prevista una decisione tempestiva da parte della SEM da far pervenire immediatamente alle autorità cantonali competenti per l’esecuzione, in modo tale da scongiurare la scadenza dei termini.

Trasposizione nella legislazione nazionale della durata della carcerazione in contrasto con le prescrizioni del regolamento AMMR

Per quanto riguarda la durata della carcerazione, PS, ACES, ACNUR, AsyLex, Coalizione

asilo+Pikett Asyl, CRS, CSP, elisa-asile, FIZ, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAGE, ODAS, Parlamento dei rifugiati, Plateforme Traite,

Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern e sosf ritengono che la trasposizione nella legislazione nazionale della disposizione sulla carcerazione per la procedura Dublino sia in contrasto con le prescrizioni del regolamento AMMR. La carcerazione preliminare di quattro settimane non è in linea con la durata di tre settimane prevista dal regolamento AMMR. A tale proposito, rimandano alla giurisprudenza, in particolare alla sentenza del Tribunale amministrativo di Zurigo del 25 luglio 2024 (VB.2024.00340, consid. 4.2.2.4 segg.), secondi cui i ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al richiedente l’asilo non giustificano il prolungamento della carcerazione. Coalizione asilo+Pikett Asyl, elisa-asile, FPABS,

FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAGE, ODAS, Solidaritätsnetz Bern,

Solinetz Luzern e sosf rinviano inoltre all’articolo 11 paragrafo 1 della direttiva sull’accoglienza, che contiene le stesse prescrizioni. PS, ACES, ACNUR, Coalizione

asilo+Pikett Asyl, CSP, elisa-asile, FIZ, FPABS, FPAZH, Giuristi e giuriste democratici svizzeri, ODAS, OSAR, Parlamento dei rifugiati, Plateforme Traite, Solidaritätsnetz Bern,

Solinetz Luzern e sosf suggeriscono di modificare di conseguenza l’articolo 76a capoverso 3 lettera a AP-LStrI. Parlamento dei rifugiati chiede che il capoverso 6 sia integrato in modo che l’ordine di carcerazione Dublino e la durata della carcerazione debbano essere motivati caso per caso. Anche AsyLex chiede che quest’articolo sia modificato: la carcerazione preliminare Dublino non deve superare la durata massima di tre settimane e il termine della carcerazione in vista di rinvio coatto deve decorrere a partire dall’approvazione del Paese d’accoglienza come stabilito dal regolamento AMMR.

ODAGE segnala che è compito della SEM prendere una decisione di non entrata nel merito affinché la durata della carcerazione non superi le tre settimane. Se ciò non avviene, la persona interessata deve essere rilasciata.

Per quanto riguarda la carcerazione Dublino in vista di rinvio coatto, l’articolo 76a capoverso 3 lettera c AP-LStrI prevede una durata della carcerazione pari a cinque settimane in linea con le prescrizioni. Tuttavia, in base a quanto disciplinato a livello nazionale, questo termine