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Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 11 pagine

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Approvazione e attuazione degli scambi di note «%ASFF_YYYY_ID» tra la Svizzera e l’UE relativi al recepimento dei regolamenti

(UE) 2024/1356. DF

b. il richiedente rende verosimile che il Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera lo costringerebbe, violando il principio del non respingimento, a recarsi in un Paese nel quale sembra essere esposto a pericolo.

5Può parimenti autorizzare l’entrata qualora si possa prevedere che la procedura non potrà essere portata a termine entro 27 giorni dal deposito della domanda.

6Per evitare casi di rigore personale, il Consiglio federale può decidere in quali altri casi l’entrata in Svizzera è autorizzata.

7Al richiedente l’asilo che presenta una domanda d’asilo in un aeroporto svizzero, la Confederazione garantisce, al termine degli accertamenti, una consulenza e una rappresentanza legale gratuite per analogia con gli articoli 102f–102k.

8Il richiedente può essere trattenuto, al massimo per 67 giorni, all’aeroporto o eccezionalmente in un altro luogo adeguato. Passata in giudicato una decisione di allontanamento, può essere incarcerato in vista del rinvio coatto.

9La SEM può in seguito attribuire il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione. Negli altri casi, l’ulteriore procedura all’aeroporto è retta dagli articoli 23, 29, 36 e 37.

Art. 23 cpv. 2

2La decisione è notificata entro 27 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, la SEM attribuisce il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione.

Art. 26 cpv. 1–1quinquies

1Con la presentazione della domanda d’asilo inizia la fase preparatoria. In caso di procedura secondo il capoverso 1bisla fase preparatoria dura al massimo 13 giorni nella procedura Dublino e al massimo 24 giorni nelle altre procedure. In caso di procedura secondo il capoverso 1terdura al massimo 17 giorni e nelle altre procedure al massimo 28 giorni.

1bisSe non vi sono indizi che il richiedente d’asilo in questione abbia attraversato in modo autorizzato la frontiera esterna in uno Stato Schengen e che siano già stati effettuati gli accertamenti, la SEM svolge gli accertamenti previsti dal regolamento (UE) 2024/135627. L’accertamento avviene senza indugio o comunque al massimo tre giorni dopo che la persona è stata rintracciata o che si è presentata presso il centro della Confederazione.

1terNel caso di persone che presentano una domanda d’asilo in virtù dell’articolo 21a capoverso 2 alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto svizzero in cui non vengono svolte procedure secondo l’articolo 22 e che non soddisfano le condizioni d’entrata, la SEM effettua gli accertamenti previsti dal regolamento (UE) 2024/1356 senza indugi ed entro sette giorni dal giorno in cui si sono presentate alla frontiera.

27 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 21a cpv 1.