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Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 11 pagine
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Approvazione e attuazione degli scambi di note «%ASFF_YYYY_ID» tra la Svizzera e l’UE relativi al recepimento dei regolamenti
(UE) 2024/1356. DF
4Nel caso di cittadini stranieri che chiedono asilo prima dell’inizio dell’accertamento, l’autorità competente presso la quale è stata presentata la domanda d’asilo deve accompagnare gli interessati in un centro federale. La successiva procedura di accertamento è retta dall’articolo 26 capoverso 1bisLAsi.
7Nel caso di cittadini stranieri che chiedono asilo durante la procedura di accertamento, quest’ultima viene portata a termine, dopodiché gli interessati vengono accompagnati in un centro federale.
Art. 9d12 Meccanismo di monitoraggio indipendente nell’ambito degli
accertamenti
L’articolo 21b LAsi si applica per analogia ai compiti del meccanismo di monitoraggio indipendente nell’ambito degli accertamenti secondo il regolamento (UE) 2024/135613.
Art. 30 cpv. 1 lett. l
1È possibile derogare alle condizioni d’ammissione (art. 18–29) al fine di:
l. disciplinare l’attività lucrativa e la partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l’asilo (art. 43 LAsi14), stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85) e persone bisognose di protezione (art. 75 LAsi).
Art. 73 cpv. 1 lett. d e 2bis
1La competente autorità federale o cantonale può fermare persone sprovviste di permesso di soggiorno di breve durata, di permesso di dimora o di permesso di domicilio per:
d. svolgere accertamenti secondo gli articoli 9b e 9c della presente legge e gli articoli 21a e 26 capoversi 1bise 1terLAsi15, se la persona viola il proprio obbligo di collaborare o se vi è il pericolo che si renda irreperibile o che violi la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera.
2bisNei casi di cui al capoverso 1 lettera d, la durata del fermo è di:
a. massimo sette giorni per i casi secondo l’articolo 9b capoverso 1 della presente legge e gli articoli 21a e 26 capoverso 1terLAsi;
b. massimo quattro giorni per i casi secondo l’articolo 9b capoverso 4;
c. massimo tre giorni per i casi secondo l’articolo 9c della presente legge e l’articolo 26 capoverso 1bisLAsi.
12 FF 2021 674
13 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 9b cpv. 2.
14 RS 142.31
15 RS 142.31