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Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 11 pagine

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Approvazione e attuazione degli scambi di note «%ASFF_YYYY_ID» tra la Svizzera e l’UE relativi al recepimento dei regolamenti

(UE) 2024/1356. DF

1quaterLa procedura secondo i capoversi 1bise 1terconsta degli elementi seguenti:

a. un controllo preliminare dello stato di salute;

b. un controllo preliminare delle vulnerabilità;

c. identificazione o verifica dell’identità;

d. registrazione di dati biometrici nell’Eurodac, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;

e. un controllo di sicurezza;

f. compilazione del modulo consuntivo;

g. indirizzamento alla procedura adeguata.

1quinquiesI richiedenti l’asilo hanno l’obbligo di tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti, di indicare nome, data di nascita, genere e nazionalità nonché di presentare documenti e informazioni atti a comprovare questi dati. Hanno inoltre l’obbligo di mettere a disposizione i loro dati biometrici.

Art. 102h cpv. 1

1Dopo gli accertamenti secondo il regolamento (UE) 2024/135628, nella fase preparatoria e per il seguito della procedura d’asilo, a ogni richiedente l’asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l’asilo non vi rinunci esplicitamente.

Art. 108 cpv. 4

4Il ricorso contro il rifiuto dell’entrata in Svizzera secondo l’articolo 21a capoverso 4 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l’articolo 23 capoverso 1.

28 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 21a cpv 1.