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Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 11 pagine

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Approvazione e attuazione degli scambi di note «%ASFF_YYYY_ID» tra la Svizzera e l’UE relativi al recepimento dei regolamenti

(UE) 2024/1356. DF

7Nel momento in cui gli rifiuta l’entrata, la SEM assegna al richiedente un luogo di soggiorno e gli fornisce un alloggio adeguato. Le spese dell’alloggio sono a carico della SEM. I gestori di aeroporti sono responsabili dell’approntamento di alloggi a basso costo.

8La decisione relativa al rifiuto dell’entrata e all’assegnazione di un luogo di soggiorno è notificata al richiedente, indicando i rimedi giuridici, entro due giorni dal deposito della domanda. Prima della decisione, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito.

Art. 21b Meccanismo di monitoraggio indipendente nell’ambito degli

accertamenti

1Il servizio responsabile per il meccanismo di monitoraggio indipendente svolge i compiti che gli vengono affidati in conformità all’articolo 10 del regolamento (UE) 2024/135626. Tra questi compiti figurano in particolare il controllo del rispetto del principio di non respingimento e delle norme in materia di accesso alla procedura d’asilo, interesse superiore del minore e carcerazione amministrativa.

2Il Consiglio federale designa il servizio responsabile di cui al capoverso 1.

Art. 22 Procedura d’asilo all’aeroporto

1Al termine degli accertamenti di cui all’articolo 21a capoverso 1 la SEM può rilevare altre generalità. Allestisce schede dattiloscopiche e scatta fotografie se ciò non è stato fatto durante gli accertamenti. Può rilevare altri dati biometrici, verificare altri mezzi probatori e documenti di viaggio e d’identità e procedere ad accertamenti per quanto riguarda la provenienza e l’identità. La SEM può incaricare terzi di svolgere questi compiti. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale federale.

2L’autorità competente informa i richiedenti l’asilo in merito ai loro diritti e ai loro obblighi nell’ambito della procedura d’asilo. Può interrogarli sulla loro identità, sull’itinerario di viaggio e sommariamente sui motivi che li hanno indotti a lasciare il loro Paese.

3La SEM verifica la propria competenza a svolgere la procedura d’asilo tenendo conto delle disposizioni degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino.

4La SEM autorizza l’entrata se la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d’asilo in virtù del regolamento (UE) n. 604/2013 e:

a. nel Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera, il richiedente l’asilo sembra esposto a pericolo per uno dei motivi enumerati dall’articolo 3 capoverso 1 o minacciato di trattamento inumano; oppure

26 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 21a cpv. 1.