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Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 11 pagine
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Approvazione e attuazione degli scambi di note «%ASFF_YYYY_ID» tra la Svizzera e l’UE relativi al recepimento dei regolamenti
(UE) 2024/1356. DF
4Sono esentati dagli accertamenti alla frontiera esterna Schengen gli stranieri dei quali la Svizzera non è tenuta a rilevare i dati biometrici conformemente all’articolo 23 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/13588 per motivi diversi dall’età.
5Per le persone di cui al capoverso 1 alle quali a causa dello stato delle loro dita si applica la procedura secondo l’articolo 23 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/13589, l’accertamento avviene successivamente e il termine per l’accertamento è ridotto a quattro giorni se esse si trattengono per più di 72 ore alla frontiera esterna Schengen.
6I cittadini stranieri che chiedono asilo prima dell’inizio dell’accertamento sono sottoposti alla procedura in aeroporto ai sensi dell’articolo 21a capoverso 1 della legge del 26 giugno 199810 sull’asilo (LAsi). Se nell’aeroporto in questione non è prevista tale procedura, i cittadini di Paesi terzi devono essere accompagnati in un centro federale ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1. La successiva procedura di accertamento è retta dall’articolo 21a capoverso 2 LAsi.
7Nel caso di cittadini stranieri che chiedono asilo durante la procedura di accertamento, quest’ultima viene portata a termine, dopodiché gli interessati vengono accompagnati in un centro federale.
Art. 9c11 Accertamenti sul territorio svizzero
1Devono essere sottoposti immediatamente, ma al più tardi entro tre giorni, ad accertamenti dell’autorità cantonale o comunale di polizia competente gli stranieri che:
a. hanno attraversato in modo non autorizzato la frontiera esterna Schengen;
b. soggiornano illegalmente sul territorio svizzero e vi vengono rintracciati.
2Gli stranieri hanno l’obbligo di tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti, di indicare nome, data di nascita, genere e nazionalità nonché di presentare documenti e informazioni atti a comprovare questi dati. Hanno inoltre l’obbligo di mettere a disposizione i loro dati biometrici.
3È possibile astenersi dagli accertamenti se gli stranieri sono già stati sottoposti ad accertamento secondo il regolamento (UE) 2024/1356 o soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 e sono riammessi da un altro Stato Schengen in virtù di accordi bilaterali secondo l’articolo 64c capoverso 1 lettera a immediatamente dopo il loro fermo.
8 Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 mag. 2024 che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818, versione della GU L, 2024/1358 del 22.5.2024.
9 Cfr. nota a piè di pagina relativa al cpv. 2.
10 RS 142.31
11 FF 2021 674