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Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 11 pagine

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Approvazione e attuazione degli scambi di note «%ASFF_YYYY_ID» tra la Svizzera e l’UE relativi al recepimento dei regolamenti

(UE) 2024/1356. DF

Art. 21a Accertamenti in caso di domanda d’asilo all’aeroporto

1Nel caso di persone che presentano una domanda d’asilo alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto svizzero in cui vengono svolte procedure secondo l’articolo 22 e che non soddisfano le condizioni d’entrata, l’autorità incaricata del controllo alla frontiera informa la SEM. D’intesa con la SEM, l’autorità competente effettua gli accertamenti previsti dal regolamento (UE) 2024/135625 entro sette giorni dal rintraccio delle persone in questione o dal giorno in cui si sono presentate alla frontiera. Di norma vengono svolti all’aeroporto o nelle sue vicinanze oppure in altri luoghi situati sul territorio della Svizzera.

2Nel caso di persone che presentano una domanda d’asilo alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto svizzero in cui non vengono svolte procedure secondo l’articolo 22 e che non soddisfano le condizioni d’entrata, l’autorità cantonale di polizia accompagna le persone in questione in un centro della Confederazione. Se il controllo secondo il diritto sugli stranieri alla frontiera è stato demandato alla Confederazione, l’accompagnamento delle persone in un centro della Confederazione incombe all’UDSC. La successiva procedura di accertamento è retta dall’articolo 26 capoverso 1ter.

3Anche le persone cui è stata autorizzata l’entrata conformemente all’articolo 6 paragrafo 5 lettera c del codice frontiere Schengen e che presentano una domanda d’asilo sottostanno agli accertamenti.

4La procedura di accertamento è retta dal regolamento (UE) 2024/1356. Consta degli elementi seguenti:

a. un controllo preliminare dello stato di salute;

b. un controllo preliminare delle vulnerabilità;

c. identificazione o verifica dell’identità;

d. registrazione di dati biometrici nell’Eurodac, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;

e. un controllo di sicurezza;

f. compilazione del modulo consuntivo;

g. indirizzamento alla procedura adeguata.

5I richiedenti l’asilo hanno l’obbligo di tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti, di indicare nome, data di nascita, genere e nazionalità nonché di presentare documenti e informazioni atti a comprovare questi dati. Hanno inoltre l’obbligo di mettere a disposizione i loro dati biometrici.

6In vista di svolgere la procedura d’asilo all’aeroporto, la SEM rifiuta l’entrata in Svizzera del richiedente l’asilo per la durata degli accertamenti.

25 Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 mag. 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, GU L, 2024/1356, 22.5.2024.