Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/49: Approvazione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE · 17 pagine
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Rapporto del DFF sui risultati della procedura di consultazione concernente l’approvazione della base legale di diritto internazionale per lo scambio di informazioni GloBE (imposizione minima OCSE)
alcune parti della dichiarazione GloBE. L’accesso allo scambio di informazioni GloBE sarebbe nell’interesse delle imprese svizzere interessate dall’imposizione minima.
I rappresentanti del settore economico sottolineano inoltre il carattere volontario di questo strumento: a differenza dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese («Country-by-Country-Reporting», CbCR) per le imprese non vi è alcun obbligo di partecipare allo scambio di informazioni GloBE. Questa libertà contribuirebbe in maniera sostanziale all’accettazione dello scambio di informazioni e consentirebbe un adattamento flessibile alle diverse situazioni aziendali.
Secondo queste associazioni un altro punto di particolare importanza è che l’Accordo continua a essere utile a prescindere dalle modalità e dall’implementazione, nel lungo termine, dell’imposizione minima globale da parte della Svizzera. Anche se si rinunciasse in seguito all’introduzione della QDMTT o dell’IIR, l’Accordo continuerebbe a offrire alle imprese interessate vantaggi significativi sia sul piano amministrativo che su quello della certezza giuridica. L’Accordo consentirebbe inoltre agli Stati di fornire alle imprese (locali) interessate la possibilità di presentare la dichiarazione a livello centralizzato («central filing»), qualora questi non abbiano introdotto l’imposizione minima. Detti Stati si limiterebbero a sgravare l’onere amministrativo delle imprese locali e a garantirne la protezione (dei dati), raccogliendo da loro informazioni sull’imposizione minima e trasmettendole agli Stati che ne prevedono l’attuazione («Giurisdizioni attuatrici»). Pertanto le imprese interessate sarebbero dell’avviso che la Svizzera debba ratificare l’Accordo GloBE indipendentemente dall’eventuale attuazione dell’imposizione minima.
Dal punto di vista delle imprese, sarebbe auspicabile che l’Accordo venisse già applicato all’esercizio 2024 anche se l’IIR non sarà ancora in vigore in Svizzera in questo anno. L’applicazione anticipata dell’Accordo consentirebbe di presentare la dichiarazione GloBE in Svizzera a livello centralizzato e quindi di ridurre sensibilmente le spese legate al rispetto delle norme internazionali.
L’ABPS, economiesuisse, l’ASB e l’UBCS chiedono che le consultazioni (sezione 6) e le correzioni (sezione 4) non permettano ad autorità estere di influire di fatto sulla tassazione in Svizzera o sullo status di QDMTT. Questo aspetto andrebbe di conseguenza chiarito nel messaggio. Queste procedure dovrebbero essere limitate nel tempo e restare circoscritte a errori di trasmissione, casi di violazione dell’obbligo di comunicazione o a lacune tecniche, e non riguardare questioni fiscali sul piano materiale come l’interpretazione delle norme GloBE.
L’ABPS sottolinea che sarebbe inoltre importante garantire che il Segretariato dell’Organo di coordinamento non riceva informazioni specifiche sulle imprese, inclusi i loro nomi.
L’ABPS, l’ASB e l’UBCS approvano l’applicazione provvisoria dell’Accordo GloBE a inizio 2026 affinché le imprese interessate possano già presentare la loro prima dichiarazione GloBE unica. Tale procedura dovrebbe però rimanere un’eccezione dal punto di vista dello Stato di diritto.
Il CP e l’usam rilevano che, secondo l’Accordo GloBE, le informazioni contenute nella dichiarazione GloBE devono essere trasmesse allo Stato notificato al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione vigente nello Stato notificante. Secondo l’articolo 8.1.6 delle norme tipo GloBE, la dichiarazione GloBE deve essere presentata al più tardi entro 15 mesi dalla scadenza del periodo fiscale oggetto di dichiarazione. Ciò implicherebbe che le informazioni potrebbero essere trasmesse fino a 18 mesi dopo la fine del periodo fiscale, ovvero 12 mesi dopo la scadenza usuale in Svizzera. Per evitare ritardi, l’AFC potrebbe procedere con una tassazione provvisoria sulla base del periodo fiscale precedente.
SwissAccounting lancia un monito affermando che l’Accordo multilaterale aumenta la complessità normativa, in particolare se le direttive internazionali vengono recepite senza tener conto delle particolarità dei singoli Stati. Sul lungo termine ciò potrebbe compromettere