Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/49: Approvazione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE · 17 pagine
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Rapporto del DFF sui risultati della procedura di consultazione concernente l’approvazione della base legale di diritto internazionale per lo scambio di informazioni GloBE (imposizione minima OCSE)
1 Situazione iniziale
Il 29 gennaio 2025 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione concernente l’approvazione della base legale di diritto internazionale per lo scambio di informazioni GloBE (imposizione minima dell’OCSE). La procedura si è conclusa l’8 maggio 2025. L’elenco dei partecipanti alla consultazione è allegato al presente rapporto. Complessivamente sono pervenute 47 risposte.
2. Progetto posto in consultazione
2.1 Contesto
A fine 2022 il Parlamento ha licenziato il decreto federale concernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese. Nel giugno 2023 Popolo e Cantoni hanno approvato la modifica costituzionale alla base dell’attuazione nazionale di entrambi i pilastri del progetto OCSE/G20 sull’imposizione dell’economia digitale.
Il pilastro 2 di questo progetto introduce un’imposizione minima per i grandi gruppi di imprese multinazionali attivi a livello internazionale che conseguono una cifra d’affari annuale superiore a 750 milioni di euro; l’aliquota minima d’imposta è fissata al 15 per cento secondo una base imponibile standardizzata a livello internazionale e deve essere raggiunta in ciascuno Stato. Dall’imposizione minima sono esentati i redditi derivanti dal traffico marittimo internazionale.
La disposizione transitoria di cui all’articolo 197 numero 15 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) autorizza il Consiglio federale a disciplinare l’imposizione minima provvisoriamente in un’ordinanza.
2.2 Contenuto del progetto
Il 1° gennaio 2024 il Consiglio federale ha introdotto in Svizzera l’imposizione minima dell’OCSE attraverso l’imposta integrativa svizzera. In tale momento era noto che l’imposizione minima dell’OCSE sarebbe stata completata da uno scambio automatico di informazioni fiscali mediante le cosiddette dichiarazioni GLoBE («GloBE Information Return»; GIR). La base legale per lo scambio di informazioni è costituita dall’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE («Accordo GloBE») che l’Inclusive Framework on BEPS dell’OCSE/G20 ha adottato nel gennaio 2025. Nell’ottica del diritto internazionale, l’Accordo disciplina i dettagli dello scambio di informazioni GloBE tra gli Stati partner. Sulla base dell’Accordo GloBE, la cui approvazione è oggetto della presente consultazione, nell’estate 2026 saranno scambiate le prime informazioni GloBE.
Questo scambio è già previsto dalle norme tipo GloBE che la Svizzera ha trasposto nel diritto nazionale. È nell’interesse della Svizzera partecipare a questo scambio di informazioni: le autorità fiscali cantonali hanno infatti in questo modo la possibilità di verificare la plausibilità delle dichiarazioni presentate dalle imprese assoggettate all’imposta integrativa. Questa partecipazione fornisce ai gruppi di imprese multinazionali interessati i presupposti necessari per la presentazione delle dichiarazioni a livello centralizzato (cosiddetto «central filing»). In questo modo i gruppi di imprese multinazionali svizzeri possono comunicare a livello centralizzato le informazioni rilevanti alle autorità svizzere, che queste trasmetteranno poi agli altri Stati. Viceversa, la Svizzera riceverà dagli Stati partner informazioni GloBE che possono essere utilizzate ai fini dell’imposizione minima locale senza che queste debbano essere fornite anche in Svizzera dalle singole entità costitutive locali appartenenti ai gruppi di imprese multinazionali interessati. Il «central filing» garantisce inoltre il rispetto del principio di specialità nonché delle disposizioni in materia di confidenzialità e protezione dei dati previste dall’Accordo. L’attuazione a livello nazionale del nuovo scambio di informazioni dovrà essere