Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/49: Approvazione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE · 17 pagine
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Rapporto del DFF sui risultati della procedura di consultazione concernente l’approvazione della base legale di diritto internazionale per lo scambio di informazioni GloBE (imposizione minima OCSE)
Il Cantone di TG, l’usam e il PLR puntualizzano che, se la Svizzera dovesse comunque attenersi alla sua strategia sull’introduzione dell’imposizione minima dell’OCSE, sosterrebbero lo scambio di informazioni GLoBE quale passo successivo da compiere nel perseguimento della strategia stessa, a condizione che l’attuazione dello scambio sia concepita in modo da essere favorevole alle imprese.
Il PLR si oppone alla precipitosità con cui il Consiglio federale sottoporrebbe al Parlamento il decreto relativo all’Accordo GloBE. La Svizzera farebbe bene a non essere troppo zelante nell’attuazione dell’imposizione minima dell’OCSE. Bisognerebbe monitorare da vicino gli sviluppi politici su questa tematica. Nello specifico, la nuova amministrazione statunitense ha annunciato che non applicherà l’accordo concernente l’imposizione minima dell’OCSE – il che metterebbe in discussione l’intero costrutto – e che saranno previste sanzioni per i Paesi che dovessero assoggettare le imprese statunitensi a tasse addizionali ai fini dell’imposizione minima dell’OCSE. Se la controversia doganale con gli Stati Uniti dovesse in qualche modo risolversi, il decreto federale in questione risulterebbe privo di utilità.
L’UDC rifiuta categoricamente l’Accordo GloBE. Secondo questo partito anziché trarre la conclusione più evidente, ovvero che un simile sistema sarebbe inutile e superfluo nella sua intera struttura, il Consiglio federale sfrutterebbe l’opportunità di espandere le proprie competenze e di affermarsi come distributore di dati al servizio di una burocrazia internazionale. L’Accordo GloBE obbligherebbe la Svizzera a trasmettere sistematicamente dati aziendali sensibili alle autorità estere senza che vi sia una ragione concreta. Un simile automatismo non implicherebbe nient’altro che una sorveglianza di massa dell’economia svizzera. Particolarmente preoccupante sarebbe il fatto che questi dati verrebbero trasmessi a Paesi terzi i cui standard di Stato di diritto non possono essere né verificati né garantiti. La Svizzera perderebbe così ogni controllo sull’ulteriore trattamento delle informazioni inviate; in particolare non potrebbe più assicurare il rispetto della confidenzialità, essendo queste informazioni ormai al di fuori della sua sfera di competenza. In considerazione dell’elevata sensibilità dei dati fiscali e aziendali in questione, una simile procedura sarebbe sproporzionata e inaccettabile sotto il profilo della politica di sicurezza.
4.2 Aspetti materiali del progetto I Cantoni AG, BL, FR, GE, GR, NW, SO, SZ, TI, UR, VD, VS e ZH nonché la CSI criticano gli
aspetti illustrati di seguito.
Preambolo
Secondo questi partecipanti, la definizione delle norme GloBE di cui all’articolo 2 capoverso 1 OImM si discosta da quella contenuta nel preambolo dell’Accordo GloBE in quanto dichiara direttamente applicabili le norme tipo GloBE sulla base di un rimando statico. Il settimo considerando del preambolo dell’Accordo GloBE contiene invece un rimando dinamico indiretto alle norme GloBE. Dato che il diritto internazionale prevale sul diritto nazionale, occorrerebbe verificare se tale incongruenza nella definizione delle norme GloBE possa avere un impatto sul diritto svizzero e in particolare sul rimando statico previsto nell’OImM. In questo contesto va notato che il testo originale in lingua inglese sembra essere meno rigoroso della traduzione francese: […] it is expected that the laws of the Jurisdictions would be amended from time to time to reflect updates to the GloBE Rules […], quindi potrebbe trattarsi semplicemente di un problema di traduzione. Occorrerebbe comunque risolvere questa contraddizione.
Sezione 1 (Definizioni):
Secondo l’articolo 2 capoverso 3 OImM i commenti alle norme tipo globali non sono considerati parte di esse, bensì un ausilio alla loro interpretazione. Tale definizione sembra non essere coerente con quella dell’Accordo GloBE, secondo cui «le norme GloBE» comprendono le norme tipo GloBE, il relativo commentario e tutti gli orientamenti amministrativi concordati ed