Progetto
Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 26 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
Ordinanza dell’USTRA sul corso di teoria della circolazione RU 202X
Art. 8 Registro delle presenze
1Gli insegnanti devono tenere un registro delle presenze per ogni blocco di lezioni. Il registro deve contenere nome, cognome e data di nascita dei partecipanti.
2I partecipanti confermano con la firma di aver frequentato ogni blocco di lezioni. Gli insegnanti confermano la partecipazione elettronicamente.
3Gli insegnanti devono conservare il registro delle presenze per tre anni. Durante questo periodo devono, su richiesta, garantire la visione del documento all’autorità competente del Cantone di domicilio del partecipante.
Art. 9 Attestato di partecipazione
1Gli insegnanti attestano la partecipazione al corso di teoria della circolazione.
2L’attestato di partecipazione ha validità illimitata.
Art. 10 Abrogazione di istruzioni
Le istruzioni dell’USTRA del 24 settembre 2020 relative al corso di teoria della circolazione sono abrogate.
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
[data] Ufficio federale delle strade
[nome]