Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/53: Revisione dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (costo del capitale investito nella rete elettrica e negli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili beneficiari di contributi di promozione) · 14 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la

revisione dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico

(OAEl; RS 734.71)

Poiché la maggior parte dei gestori di rete svizzeri è di proprietà dei Cantoni e dei Comuni, le modifiche qui presentate avranno alcune conseguenze per quei Cantoni e quei Comuni che hanno una partecipazione in uno o più gestori di rete. Le ripercussioni sono di natura esclusivamente finanziaria.

Secondo il nuovo metodo di calcolo, nell’anno tariffario 2025 il WACC per i gestori di rete ammonterebbe al 3,41 % (contro il 3,98 % dell’attuale metodo). Con il capitale attualmente investito nelle reti elettriche ciò significherebbe una riduzione delle entrate per la rete pari a circa 127 milioni di franchi l’anno (riduzione della tariffa di rete di 0,22 ct./kWh). Nel servizio universale (consumo elettrico annuo < 100 MWh) i ricavi dei gestori delle reti elettriche si ridurrebbero di circa 75 milioni di franchi l’anno, mentre i ricavi della vendita di energia aumenterebbero di oltre 4 milioni di franchi l’anno. Quest’ultimo effetto deriva dal fatto che il WACC per la promozione delle grandi centrali idroelettriche viene applicato per il calcolo dei costi di produzione computabili di una produzione efficiente per la fornitura di energia ai consumatori finali con servizio universale secondo l’articolo 4 capoverso 1 OAEl.

3. Ripercussioni sull’economia, l’ambiente e la società

Se da una parte le entrate dei gestori di rete diminuiscono, dall’altra il nuovo metodo di calcolo del WACC comporta un risparmio annuo di 127 milioni di franchi per i consumatori finali (famiglie e imprese). Nel servizio universale (consumo elettrico annuo < 100 MWh) la riduzione del WACC Rete provoca una diminuzione dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete di circa 75 milioni di franchi l’anno (riduzione della tariffa di rete di 0,22 ct./kWh) e un aumento delle tariffe per la vendita dell’energia per oltre 4 milioni di franchi l’anno.

Ripercussioni durante una fase di tassi di interesse bassi: esempio dell’anno 2019

Abolendo i limiti inferiori arbitrari, il nuovo metodo di calcolo permette una maggiore riduzione dei costi nelle fasi con tassi d’interesse bassi: nel 2019, ad esempio, anno caratterizzato da bassi tassi d’interesse, il solo approccio TMR avrebbe portato a una riduzione di 0,88 punti percentuali. Una correzione supplementare del valore beta avrebbe determinato, in uno scenario simile, una riduzione di 1,59 punti percentuali (status quo: 3,83 %; approccio TMR: 2,95 %; correzione beta: 2,24 %). Ne deriverebbe una riduzione dei costi della rete elettrica pari rispettivamente a 196 milioni e a 354 milioni di franchi (servizio universale 116 milioni e 210 milioni di franchi). La tariffa di rete diminuirebbe in media rispettivamente di 0,34 ct./kWh e 0,61 ct./kWh.

4. Rapporto con il diritto europeo

Anche nell’UE è usuale corrispondere interessi sul capitale immobilizzato nelle reti elettriche. Al momento il diritto UE non fornisce alcuna indicazione materiale per la definizione concreta di tale rendimento. Tuttavia, dal momento che gli interessi confluiscono nella tariffa per l’utilizzazione della rete, la normativa europea stabilisce comunque un importante criterio procedurale. È compito dell’autorità di regolazione almeno stabilire o approvare la metodologia di calcolo.6

Secondo il diritto UE anche le tariffe per l’utilizzazione della rete devono essere orientate ai costi.7 La situazione è diversa per le tariffe del servizio universale (che includono anche la componente energetica): esse infatti devono basarsi sul criterio della competitività.8

6Art. 59 par. 7 della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme co-

muni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, versione secondo GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125.

7Si veda in particolare l’art. 18 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sul

mercato interno dell’energia elettrica, versione secondo GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54.

8Cfr. art. 27 cpv. 1 della direttiva (UE) 2019/944.

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